10/3/2026

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2917 del 10 febbraio 2026

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES e IRAP relativo al periodo d’imposta 2007 notificato ad una società per azioni, preceduto da un invito ex artt. 22 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972 con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva vasta documentazione, in particolare sulla voce di bilancio “debiti diversi” per il periodo 2001-2007. L’esame delle schede contabili aveva indotto l’Ufficio a ritenere, ai sensi dell’art. 88 TUIR, la sopravvenuta insussistenza di passività connesse a finanziamenti soci non adeguatamente documentati negli anni 2001, 2002 e 2004, con conseguente emersione di una sopravvenienza attiva imponibile per circa 103.000 euro ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973. La CTP di Bari aveva accolto il ricorso della società, annullando l’accertamento. La CTR Puglia aveva confermato, ritenendo da un lato non più esigibile la documentazione del 2001, dall’altro coerente, in una società a ristretta base sociale e in grave illiquidità, che i soci avessero effettuato versamenti o pagamenti diretti a copertura dei debiti sociali.


Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduce, anzitutto, violazione dell’art. 22 D.P.R. 600/1973, sostenendo che l’obbligo di conservazione ultradecennale coprirebbe anche le poste passive potenzialmente idonee a generare sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR, sicché la CTR avrebbe illegittimamente escluso la documentazione del 2001. La Cassazione respinge questa impostazione. Richiamando il proprio precedente (Cass. 9834/2016), la Corte ribadisce che l’art. 22, comma 2, va letto in coordinamento con l’art. 2220 c.c. e con l’art. 8, comma 5, L. 212/2000: l’ultrattività dell’obbligo di conservazione oltre il decennio opera solo se, prima della scadenza dei dieci anni, è stato avviato un accertamento per il corrispondente periodo d’imposta e questo non è ancora definito. Diversamente, l’Amministrazione potrebbe “allungare” di fatto senza limiti l’obbligo di conservazione, in contrasto con il sistema dei termini di accertamento di cui all’art. 43 D.P.R. 600/1973. Nel caso concreto, la richiesta di documenti relativi al 2001 è stata formulata nel 2012, a termine decennale già spirato e senza che risultasse alcun accertamento per quell’annualità: correttamente, quindi, la CTR ha ritenuto non esigibile tale documentazione.


Con il secondo motivo, l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., contestando che i giudici di merito avrebbero fondato la decisione su mere valutazioni “intuitive o probabilistiche” circa l’esistenza dei finanziamenti soci. Anche questa censura viene respinta. La Cassazione ricorda che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, e che la violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede che la decisione si basi su prove non introdotte dalle parti; non è invece deducibile come vizio di legge la scelta del giudice di attribuire maggiore credibilità ad alcuni elementi probatori rispetto ad altri, trattandosi di valutazione di merito ex art. 116 c.p.c. Nel caso di specie, la CTR ha accertato che la società aveva prodotto stralci del libro giornale, ricostruito le cause dei finanziamenti, dimostrato la ristretta base sociale e la situazione di illiquidità, non specificamente contestate dall’Ufficio; da tali elementi il giudice regionale ha desunto l’effettività dei finanziamenti e l’assenza di una passività artificiosa, escludendo la configurabilità di una sopravvenienza attiva. Si tratta di una tipica valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità.


Con l’ordinanza n. 2927/2026 la Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso dell’Agenzia e confermato la decisione di merito. 

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