1/12/2025

Corte di Cassazione, ordinanza n. 29262 del 5 novembre 2025

Con l’ordinanza n. 29262 del 5 novembre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla sussistenza delle agevolazioni fiscali sulla prima casa in caso di possesso nello stesso Comune di altra casa non idonea ad essere adibita come abitazione.

Con ricorso per Cassazione, la contribuente censura la sentenza dei giudici di appello nella parte in cui afferma la decadenza dai benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, pur tuttavia valorizzando quale unico elemento dirimente la dichiarazione mendace circa l’impossidenza di altre abitazioni nello stesso Comune di ubicazione dell’immobile acquistato, senza aver effettuato alcuna valutazione di merito sull’idoneità dell’immobile a soddisfare le esigenze abitative familiari e sulla sua indisponibilità ad essere locato a terzi.

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondata la doglianza, prende posizione sul concetto di “dichiarazione mendace” ai fini della disciplina sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Il comma 4 dell’art. 1, nota II-bis, Tariffa parte 1, D.P.R. n. 131/1986 prevede infatti che “In caso di dichiarazione mendace (…) sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”. Come già affermato in recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, per “dichiarazione mendace” si intende ogni e qualsiasi richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge ed il requisito della “impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione” sussiste nel caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi.

Pertanto, chiarisce la Suprema Corte, l’espressione “idoneità ad abitazione” deve essere intesa in un’accezione soggettiva dal momento che occorre apprezzare le concrete esigenze personali, familiari e lavorative dell’acquirente, con la conseguenza che può ugualmente godere dell’agevolazione chi abbia il possesso di altra casa valutata come “non idonea” all’uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva, quali l’inabitabilità, che di natura soggettiva, quali l’inadeguatezza per dimensioni o caratteristiche qualitative.

In conclusione, la dichiarazione di impossidenza di altra casa di abitazione ai fini del godimento del beneficio deve intendersi come impossidenza di una casa idonea all'uso abitativo e la mera proprietà di una casa di abitazione nel Comune ove è ubicato quello acquistato non determina di per sé il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza ai fini dell’applicazione della disciplina agevolatrice in questione, qualora l’immobile già posseduto da colui che chiede l’applicazione del beneficio non sia idoneo all’uso abitativo, sotto il profilo soggettivo e/o sotto quello oggettivo.

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1/12/2025

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