Con l’ordinanza n. 29299 del 5 novembre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una articolata controversia relativa ad accertamenti IRES, IRAP e IVA a carico di una società cooperativa, originati dall’emissione di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti nei confronti di un’altra società cooperativa.
La CTR della Lombardia aveva accolto l’appello principale dell’Amministrazione finanziaria, confermando gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta dal 2006 al 2009 e ritenendo legittima l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento per le annualità più risalenti
Nel ricorso per cassazione, la contribuente ha contestato la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, con particolare riferimento alle annualità 2006 e 2007.
Ebbene, sul punto, la Corte, richiamando l’orientamento già consolidato, ha ribadito che nella disciplina applicabile ratione temporis, la proroga dei termini di accertamento in materia di imposte sui redditi e di IVA è giustificata dalla sussistenza di seri indizi di reato tributario tali da far sorgere l’obbligo di presentare denuncia penale, a prescindere dal fatto che tale denuncia sia stata effettivamente presentata, che sia stata presentata tempestivamente o che il reato si sia successivamente prescritto. La successiva legislazione di riforma (in particolare la legge n. 208 del 2015 e il D.Lgs. n. 128 del 2015) ha poi circoscritto l’operatività del raddoppio, ma facendo salvi gli effetti degli atti già notificati.
La Corte, tuttavia, ha distinto chiaramente il piano delle imposte sui redditi e dell’IVA da quello dell’IRAP, sottolineando come quest’ultima non sia assistita da un presidio penale: proprio per tale ragione, le violazioni ai fini IRAP non possono giustificare il raddoppio dei termini di accertamento. La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso della contribuente nella parte in cui è stata censurata l’estensione del raddoppio alla componente IRAP, con la conseguenza che la pretesa erariale dovrà essere riconsiderata, in sede di rinvio, per tale specifico profilo.
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