1/12/2025

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29692 del 10 novembre 2025

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 29692 del 10 novembre 2025, ha ribadito la portata preclusiva del giudicato esterno quando esso concerna elementi a carattere permanente della fattispecie costitutiva del tributo.

La vicenda prende le mosse dall’emissione, da parte di Equitalia, di una cartella di pagamento ex artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, con cui veniva disconosciuto un credito d’imposta esposto in una dichiarazione integrativa c.d. a favore, presentata dalla società contribuente. Quest’ultima, dopo aver autonomamente riliquidato le dichiarazioni 2010, 2011 e 2012, aveva inteso usufruire dell’agevolazione “Tremoni ambiente” in relazione ad un impianto fotovoltaico realizzato nel 2010.

La Commissione tributaria provinciale, prima, e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, poi, avevano accolto il ricorso della contribuente. In particolare, la CTR aveva ritenuto corrette le modalità di recupero del beneficio, rilevando come la società si fosse attenuta puntualmente alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E del 2013 e successivamente confermate dalla Direzione regionale del Veneto in sede di interpello. Su questo specifico aspetto, la sentenza di appello non era stata impugnata dall’Ufficio con conseguente formazione di un giudicato interno.

Investita del ricorso per cassazione dell’Agenzia, la Suprema Corte rileva, in primo luogo, che la questione residua sottoposta al suo esame attiene esclusivamente alla sussistenza dei presupposti sostanziali per godere dell’agevolazione “Tremonti ambiente” con riferimento all’investimento nell’impianto fotovoltaico, essendo ormai coperta da giudicato interno la correttezza delle modalità di recupero del credito.

La contribuente, con memoria ex art. 380-bis c.p.c., ha eccepito il giudicato esterno formatosi su tale profilo, richiamando tre decisioni irrevocabili relative alle annualità 2014, 2015 e 2016, tutte concernenti il medesimo impianto.

La Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudicato esterno, anche in materia tributaria, spiega efficacia preclusiva quando verte su elementi della fattispecie impositiva dotati di carattere tendenzialmente permanente e comuni a più annualità (come, nella specie, la sussistenza dei requisiti per fruire della detassazione rispetto a un unico investimento). L’autonomia dei periodi d’imposta, ribadiscono i giudici di legittimità, non impedisce che un accertamento definitivo su un elemento strutturale del rapporto (non mutevole anno per anno) faccia stato anche per le annualità diverse, in coerenza con la funzione regolatrice del giudicato.

A fronte dell’unicità dell’investimento realizzato nel 2010, la Corte ritiene che la spettanza dell’agevolazione “Tremonti ambiente” costituisca un elemento comune alle varie annualità coinvolte e non un fatto contingente e variabile. Da ciò deriva la rilevanza, e la forza preclusiva, del giudicato esterno formatosi sulle annualità 2014, 2015 e 2016, che impedisce all’Amministrazione finanziaria di rimettere in discussione, nel presente giudizio, il merito della spettanza dell’agevolazione.

Accertata l’operatività del giudicato esterno, la Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate e compensa le spese di lite in considerazione della natura sopravvenuta della preclusione processuale.

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