1/12/2025

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30343 del 17 novembre 2025

Con l’ordinanza n. 30343 del 17 novembre 2025, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla tassazione indiretta dei trust, confermando un orientamento ormai consolidato in materia di imposta di donazione, registro e ipotecaria-catastale.

La controversia riguardava un atto di costituzione di trust immobiliare autodichiarato che l’Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a imposta di donazione proporzionale, sul presupposto che la creazione del vincolo di destinazione comportasse un autonomo fatto imponibile. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR, in riforma della sentenza, accoglieva l’appello dell’Amministrazione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a diversi motivi, tra i quali quello relativo all’erronea applicazione dell’imposta sulle donazioni in presenza di un trust autodichiarato.

Nell’esaminare preliminarmente questo motivo, ritenuto assorbente rispetto agli altri, la Corte ha ripercorso i principi già elaborati in giurisprudenza riguardo ai vincoli di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006.

Secondo tale orientamento, la mera costituzione del trust, così come l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, non determinano di per sé un trasferimento stabile di ricchezza idoneo a integrare il presupposto dell’imposta di donazione. Si tratta infatti di atti meramente strumentali all’effetto segregativo proprio dell’istituto, privi di un reale arricchimento del beneficiario e, dunque, incapaci di esprimere capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost. La Corte ha richiamato numerose pronunce conformi (Cass. nn. 8082/2020, 19167/2019, 16699/2019, 21614/2016), ribadendo che il presupposto impositivo si realizza esclusivamente con l’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, momento in cui si verifica un effettivo trasferimento di ricchezza.

L’impostazione della Cassazione si armonizza perfettamente con il quadro normativo come riformulato dal D.Lgs. 139/2024, entrato in vigore il 1° gennaio 2025. Tale decreto, recependo una lunga evoluzione giurisprudenziale e di prassi, ha finalmente collocato i trust all’interno dell’ambito oggettivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, accanto ai trasferimenti mortis causa, alle donazioni e agli altri vincoli di destinazione, ma ne ha chiarito il ruolo: essi non costituiscono una fattispecie imponibile autonoma, bensì una delle possibili modalità attraverso cui può avvenire un “trasferimento di beni o diritti”, unico vero presupposto del tributo. In altri termini, il trust è fiscalmente rilevante solo quando comporta un arricchimento gratuito del beneficiario. A tale principio generale si collega la nuova disciplina dell’art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990, che prevede espressamente la tassazione “in uscita”, ossia al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari, mantenendo la neutralità degli atti di istituzione e dotazione del trust. Il legislatore consente oggi anche l’opzione per la tassazione “in entrata”, ma si tratta di una scelta derogatoria e non della regola generale.

Alla luce di questi principi la Corte ha rilevato che, nel caso concreto, non veniva realizzato alcun trasferimento definitivo, né definito alcun arricchimento stabile in capo a beneficiari determinati. L’atto doveva pertanto essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro, risultando inapplicabile l’imposta proporzionale di donazione.

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