Con la pronuncia n. 31641 del 4 dicembre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tipologia di vaglio che il Tribunale deve effettuare ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva dichiarato irrituale e, dunque, inammissibile la proposta di concordato semplificato presentata dalla società per insufficienza della documentazione prevista dalla normativa applicabile, decretando al contempo il fallimento della società e, in sede di reclamo, la Corte d’Appello aveva condiviso tale conclusione.
La Corte di Cassazione, rigettando le doglianze della società, osserva che la Corte d’Appello ha correttamente statuito in ordine all’interpretazione dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII, dal momento che il giudizio di ritualità compiuto dal Tribunale ai fini dell’apertura della procedura di concordato semplificato non si arresta ad una valutazione meramente formale ma deve includere l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dagli artt. 25-sexies e 39 CCII. Tale interpretazione risulta peraltro omogenea a quella già espressa dalla giurisprudenza di legittimità in ordine allo scrutinio effettuato dal Tribunale con riferimento all’ammissibilità degli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal nuovo CCII, quali il concordato minore, la liquidazione controllata e il concordato preventivo.
Dalla lettura dell’art. 25-sexies CCII emerge come il presupposto di ammissibilità della proposta di concordato semplificato è che, a corredo della proposta, vi sia una relazione finale in cui l’esperto dichiari, da un lato, che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede ma che abbiano avuto esito negativo e, dall’altro, che le soluzioni negoziali individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b) del CCII, quali, la conclusione di un contratto, della convenzione di moratoria, dell’accordo e la richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, non siano percorribili.
In ragione del compito che la legge affida all’esperto di verificare il rispetto, da parte dell’imprenditore-debitore, dei doveri imposti dalla legge, si giustifica la conclusione secondo cui, il controllo giudiziale del Tribunale previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII, ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato semplificato, deve avere ad oggetto non solo la verifica dei requisiti di accesso alla procedura, tra cui la formale esistenza delle informazioni nella relazione dell’esperto, ma anche la verifica della c.d. legalità sostanziale, ossia dell’esaustività, dell’attendibilità e della ragionevolezza del contenuto della relazione stessa, con la conseguenza che, nel caso in cui questa risulti del tutto priva di motivazione, ovvero corredata da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale” e per ciò stesso “inammissibile”.
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