Con la pronuncia n. 31784 del 5 dicembre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell’onere probatorio a carico del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, che contesta il metodo di calcolo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate ai fini della determinazione delle percentuali di ricarico.
Nella specie, l’Ufficio aveva utilizzato il metodo analitico-induttivo e applicato una percentuale di ricarico pari all’83,79% sul costo delle merci vendute. La società lamenta che i giudici di appello avessero erroneamente addossato in capo al contribuente la dimostrazione dell’incidenza delle erroneità nella determinazione della percentuale di ricarico sulla rideterminazione del reddito e quindi della maggiore imposta dovuta.
La Corte, in accoglimento del motivo di ricorso, ribadisce il principio secondo cui, in tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari da utilizzare per la ricostruzione dei dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse. Qualora il contribuente contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricarico utilizzato dall’Ufficio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il controllo del giudice sull’operato dell’Amministrazione deve investire (a) la logicità della scelta e dell’applicazione del criterio di calcolo utilizzato, (b) la congruità, ai fini della comparazione tra i prezzi di rivendita e di acquisto, del campione selezionato, il quale deve comprendere un gruppo significativo, per qualità e quantità, dei beni oggetto dell’attività d’impresa, anche senza estendersi necessariamente alla totalità dei beni e (c) la rispondenza al criterio di media aritmetica o ponderale scelto in base alla composizione del campione di beni, che prescinde dalla circostanza che la contabilità dell’imprenditore risulti formalmente regolare.
Afferma la Suprema Corte che, estendendo l’onere della prova in capo al contribuente alla quantificazione dell’incidenza delle percentuali di ricarico sulla media ponderata, il giudice di merito ha gravato il contribuente di un ulteriore onere probatorio non previsto ex lege, avendo questi già adeguatamente dedotto elementi specifici e analitici in grado di influire sulla determinazione della percentuale di ricarico, quali, nel caso di specie, la scontistica applicata ai clienti, i periodi di saldi stagionali e la vendita a prezzo ridotto degli articoli fuori moda. In definitiva, il solo onere che deve gravare sul contribuente è quello dell’illogicità e dell’incongruenza dei criteri adottati nel calcolo della percentuale di ricarico e non anche della quantificazione dell’incidenza.
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