19/12/2025

Corte di Cassazione, ordinanza n. 38438 del 27 novembre 2025

Con la pronuncia n. 38438 del 27 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, a seguito della modifica dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, la presenza di un piano di rateizzazione finalizzato all’estinzione del debito tributario impedisce la configurazione del reato di omesso versamento Iva.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di Siracusa, aveva condannato il legale rappresentante di una società per il reato di omesso versamento Iva, in quanto non avrebbe versato l’imposta entro i termini di legge.

L’imputato proponeva ricorso per Cassazione evidenziando che, durante il corso del processo, avrebbe correttamente attivato e onorato un piano di rateizzazione concesso dall’Agenzia delle Entrate, arrivando fino alla trentaseiesima rata, e proseguendo poi mediante la definizione agevolata denominata “rottamazione quater”. Tale circostanza avrebbe reso applicabile la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 87/2024, in base alla quale la punibilità dell’omesso versamento è subordinata all’assenza di un piano rateale attivo.

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha ricostruito il quadro normativo in vigore in materia di omesso versamento Iva, così come risultante a seguito della modifica dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, operata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 87/2024. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la citata novella legislativa ha radicalmente inciso sulla struttura del reato di omesso versamento Iva, la cui non punibilità era subordinata all'integrale pagamento del debito prima dell'apertura del dibattimento, indipendentemente dalla presenza di un piano di rateizzazione attivo.

L’attuale formulazione, al contrario, prevede una condizione obiettiva di punibilità consistente nell’assenza di una rateazione “validamente richiesta e regolarmente adempiuta”. Si tratta di una modifica sostanziale, che incide direttamente sulla struttura della fattispecie: il pagamento dilazionato concordato con il fisco e regolarmente osservato dal contribuente costituisce un elemento negativo della fattispecie e la sua esistenza impedisce il perfezionamento del reato, escludendone la tipicità. La rilevanza ai fini penali dell'omesso versamento si articola oggi come "una fattispecie a geometria diversa": se il contribuente non ha aderito a un piano di rateazione, il reato si perfeziona se l'ammontare non versato (entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale) è superiore a 250.000,00 euro; se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ma decade successivamente dal beneficio di tale rateazione, il reato si perfeziona se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75.000,00 euro; se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ed è in regola con tale piano, il reato non è punibile.

Quanto al profilo del diritto intertemporale, la Corte di Cassazione ha precisato che si applica la disposizione generale di cui all'art. 2, comma 4, c.p. la quale, in caso di successione di leggi penali nel tempo, prevede l’applicazione della disposizione più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Nell’ambito in commento non vi è dubbio che la disposizione modificata sia più favorevole rispetto alla precedente in quanto introduce un’ipotesi, prima non contemplata, di non punibilità dell'omesso versamento Iva in presenza di un piano di rateizzazione.

Nel caso in esame, la Cassazione ha censurato la sentenza di secondo per aver omesso di esaminare la questione di diritto sopra esaminata. Tuttavia, constatata la maturazione della prescrizione del reato nelle more del giudizio di legittimità, la Suprema corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata senza la necessità di rinvio alla corte territoriale per la verifica dei presupposti per la configurazione della condizione di non punibilità.

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