Con la sentenza n. 1749 del 26 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di utilizzo delle perdite fiscali pregresse, l’Amministrazione finanziaria non può fondare la ripresa a tassazione sull’art. 37 bis del d.P.R. n. 600/1973 quando la fattispecie è specificamente regolata dall’art. 84, comma 3, del TUIR, dovendo necessariamente accertare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma speciale.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emanato un avviso di accertamento attraverso cui disconosceva ai fini IRES, ai sensi dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600/1973, l’utilizzo da parte di una società delle perdite fiscali maturate nel periodo d’imposta 2010. Secondo l’Amministrazione fiscale, l’utilizzo delle perdite fiscali da parte della società acquirente era stata l’unica motivazione che aveva condotto quest’ultima a perfezionare l’operazione di acquisto della totalità delle quote di una società del medesimo gruppo.
La contribuente presentava ricorso avverso l’atto impositivo emanato dall’Agenzia dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale lo accoglieva parzialmente, ritenendo illegittime le sole sanzioni irrogate. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma della sentenza di prime cure appellata dalla Società e in via incidentale dall'Agenzia delle Entrate, confermava, invece, integralmente l'avviso di accertamento anche con riguardo alle sanzioni, in quanto riteneva che l'operazione di acquisto delle quote fosse stata effettuata al solo fine di trarre un vantaggio fiscale, non avendo la Società svolto altra attività, né avendo in alcun altro modo contribuito alla riorganizzazione del gruppo.
Con ricorso per Cassazione la società contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600/1973, poiché la contestazione dell'Ufficio non rientrerebbe tra le condotte tipizzate dal citato art. 37 bis ed essendo, nella specie, integrate le condizioni di cui all'art. 84 del TUIR.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha affermato che l'art. 37 bis del d.P.R. n. 600/1973 ha un ambito di applicazione tassativo, limitato alle ipotesi espressamente previste dal comma 3, non potendo essere esteso ad operazioni diverse. Secondo i giudici di legittimità la questione è piuttosto quella dell’articolo 84, comma 3, del TUIR che, nell’ambito del commercio delle c.d. bare fiscali, preclude l’utilizzo delle perdite della società acquisita in presenza di due condizioni: l’acquisto da parte di terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società in perdita e la modifica dell’attività principale esercitata nei periodi in cui le perdite sono state realizzate.
Nel caso esaminato, la Commissione Regionale si era limitata a valorizzare il presunto intento elusivo dell’operazione societaria, senza verificare se, in concreto, era stata modificata l’attività principale esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite si erano realizzate. In assenza di tale verifica, la ripresa a tassazione è stata ritenuta illegittima, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudizio di secondo grado.
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