4/7/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 22750 del 19 giugno 2026

Nel caso sottoposto all’esame della terza sezione penale della Cassazione, l’imputato a titolo di concorso nel reato ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, rubricato "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", ha promosso il ricorso per Cassazione avverso il rigetto dell’appello cautelare, proposto dallo stesso avverso il provvedimento del g.i.p. che aveva respinto la richiesta di revoca e/o di riduzione del sequestro preventivo per un importo corrispondente al profitto del reato di cui al predetto art. 8.


L’imputato, in primo luogo, deduce che la somma oggetto di sequestro era stata bloccata dall’intermediario Poste Italiane S.p.A. e che, dunque, non era mai stata accreditata all’autore del reato con la conseguenza che non era ravvisabile alcun effettivo accrescimento del patrimonio di quest’ultimo. In secondo luogo, evidenzia che, in relazione alla sussistenza del periculum in mora, posto che la somma non era mai entrata nella disponibilità dell’autore, non ha ragione d’essere il mantenimento del vincolo su una somma che rappresenta un profitto "virtuale", essendo tale somma stata "congelata" a seguito del blocco, il quale ha pertanto prodotto effetti sostanziali equiparabili al sequestro giudiziario, determinando ipso facto una situazione di indisponibilità che neutralizza il rischio di dispersione.


La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, osserva che non può costituire oggetto di sequestro preventivo una somma di denaro, indicata quale profitto del reato, che non è entrata nel patrimonio del soggetto nei cui confronti è stata emessa la misura ablativa. Difatti, come insegnano le Sezioni Unite con la nota sentenza Lucci n. 31617 del 26 giugno 2015, il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito, con la conseguenza che, se esso non è stato effettivamente conseguito, cade il presupposto della misura ablativa.


Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la somma in questione, dunque, non costituirebbe profitto del reato di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000.
Infatti, in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai fini del sequestro finalizzato alla confisca, occorre fare riferimento non al profitto, bensì al prezzo del reato, venendo in considerazione, per l’emittente, soltanto il compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto. Il prezzo del reato, infatti, è costituito da ciò che è dato o promesso per commetterlo. Di contro, il profitto dell’evasione realizzata utilizzando le fatture relative a operazioni inesistenti è conseguito in via immediata e diretta solamente dall’utilizzatore di tali fatture.
Peraltro, la Corte ricorda che il regime derogatorio previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 74 del 2000, al fine di evitare che la medesima condotta sia punita due volte, in deroga all’art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato, esclude la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale, impedendo l’applicazione del principio solidaristico. Di conseguenza, l’emittente le fatture afferenti a operazioni inesistenti è responsabile del reato di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 e certamente non può ritenersi beneficiario del profitto dell’evasione realizzata utilizzando dette fatture, non potendo neppure concorrere in tale reato.


Pertanto, la Suprema Corte, richiamando l’orientamento di legittimità formatosi sul punto, ribadisce il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può avere ad oggetto solo il prezzo derivante dalla commissione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l’emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l’emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000.


In riforma dell’ordinanza impugnata, la Cassazione dichiara che la somma sequestrata rappresenta il profitto non già del delitto ex art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, bensì del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.


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