Con la sentenza n. 31012 del 26 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha esaminato il trattamento Iva da applicare alle attività rese nell’ambito di contratti di riassicurazione nel ramo assistenza, affermando che le prestazioni svolte direttamente dall’impresa riassicuratrice nella gestione e nella liquidazione dei sinistri configurano operazioni di natura assicurativa e come tali beneficiano dell’esenzione Iva.
Nel caso di specie, mediante l’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato il trattamento Iva cui la società aveva assoggettato i corrispettivi percepiti da altre compagnie di assicurazione per la gestione dei sinistri, sostenendo che tali prestazioni costituissero servizi imponibili, come da prassi accertativa sviluppatasi a partire dal 2019 e confermata dalla risoluzione n. 63/E del 2020. I giudici di seconde cure avevano ritenuto legittimo il recupero a tassazione da parte dell’Ufficio, considerando l'attività della centrale operativa, benché disciplinata all'interno di un rapporto definito di riassicurazione, una prestazione di servizi sinallagmatica autonoma e distinta dai rapporti assicurativi.
Con ricorso per Cassazione la società contribuente deduce la falsa applicazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, degli artt. 1, comma 1 lett. c) e d), 2 comma 3, 175 commi 1 e 2, 30 comma 3, del codice delle assicurazioni private, nonché della normativa secondaria di cui ai regolamenti ISVAP n. 12/2008 e n. 10/2008, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado disconosciuto erroneamente la natura assicurativa delle prestazioni erogate dalla stessa.
La Suprema Corte, in primo luogo, effettua un’accurata ricostruzione del rapporto fra riassicuratore, compagnia cedente e assicurato finale. In particolare, viene affermato che non può essere condivisa la tesi prospettata dall’Agenzia dato che non è corretto affermare che il riassicuratore non abbia rapporti con l’assicurato: in tale ambito l’assicuratore originario assume la qualità di assicurato nei confronti del riassicuratore. Senza contare che, nella pratica dell’assistenza, il riassicuratore ha anche rapporti con l’assicurato finale.
La riassicurazione, inoltre, ha lo stesso oggetto dell’assicurazione, motivo per cui per entrambe le compagnie la liquidazione dei sinistri è componente essenziale dell’attività e, dunque, meritevole dell’esenzione.
Dal punto di vista normativo, i giudici di legittimità richiamano la disciplina del comparto, basata sull’articolo 175 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/05) nonché sul regolamento Ivass n. 10/2008, in forza della quale l’impresa che opera nel ramo assistenza e non dispone di una centrale operativa può ricorrere ad una società terza o ad un’impresa assicurativa (o ad un riassicuratore) autorizzati al ramo assistenza.
La Corte, accogliendo il ricorso del contribuente, cassa con rinvio la sentenza impugnata, affermando il principio di diritto in base al quale le attività direttamente svolte dalla centrale operativa della società, in esecuzione delle convenzioni di servizio collegate ai trattati di riassicurazione, hanno natura assicurativa, poiché costituiscono l’adempimento dell’obbligazione assunta nell’ambito del contratto di riassicurazione. Tali prestazioni rientrano nell’esenzione Iva prevista dall’art. 10, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 633/1972 e dall’art. 135 della Direttiva 2006/112/CE.
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