2/1/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 31973 del 9 dicembre 2025

Con la pronuncia n. 31973 del 9 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in tema di determinazione del residuo attivo in caso di chiusura della procedura a seguito di concordato, con rientro in bonis del debitore.

Con l’avviso di accertamento notificato al consorzio, l’Ufficio rideterminava il reddito d’impresa relativamente al periodo compreso tra la data di apertura della liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa e il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione della proposta di concordato (il c.d. maxi-periodo fallimentare, in relazione al quale il curatore deve presentare la dichiarazione). La proposta di concordato, in chiusura della procedura, prevedeva il pagamento integrale di tutti i creditori prededucibili e privilegiati e il pagamento in misura che si stimava superiore dal 40% dei chirografari e dunque il ritorno in bonis della società. Con ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate lamenta l’erronea determinazione del residuo attivo rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa al termine della procedura.

La chiusura della liquidazione coatta amministrativa (o della liquidazione giudiziale) mediante concordato non determina l’immediato soddisfacimento dei creditori, ma comporta un semplice effetto modificativo-estintivo del rapporto obbligatorio, in virtù del quale il debitore è obbligato al pagamento dei crediti nelle percentuali previste nella proposta. Infatti, tale modalità di chiusura rappresenta un’ipotesi autonoma e diversa da quelle previste dagli artt. 233 e 313 CCII, per cui non sono applicabili i principi espressi dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 42/E del 2004.

Pertanto, poiché a seguito della chiusura per omologazione del concordato terminano per il debitore gli effetti dello spossessamento, il residuo attivo rilevante per la determinazione del reddito del maxi-periodo fallimentare deve calcolarsi sulla base del valore effettivo dei beni residui. Nella specie, il residuo attivo era rappresentato dal complesso aziendale del Consorzio quale unico cespite, comprensivo di attività e passività non ancora soddisfatte, dal momento che le stesse sarebbero state soddisfatte con l’adempimento del concordato. Il valore dell’azienda, pertanto, era stato correttamente calcolato in base al suo valore fiscale, dato dal saldo tra le attività e le passività.

Pertanto, la Suprema Corte afferma che la CTR aveva correttamente escluso che la procedura concorsuale si fosse conclusa con l’integrale soddisfacimento dei creditori dal momento che il residuo attivo va determinato tenendo conto delle passività non ancora soddisfatte, ma da soddisfare in esecuzione del programma concordatario, non potendosi ritenere che tale soddisfacimento derivi già di per sé dall’omologazione del concordato.

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31/3/2026

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CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

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