Con la sentenza n. 34266/2021, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata indicazione nel Quadro RU del modello dichiarativo del credito di imposta per R&S di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs.297/1999 comporta la decadenza dal beneficio e che tale decadenza non può essere sanata dalla presentazione di una dichiarazione integrativa. Ciò, anche in mancanza di una disposizione che preveda espressamente la sanzione della decadenza in caso di mancata compilazione del Quadro RU ma a condizione che ci sia una normativa che, per effetto di rinvii, renda applicabile una disciplina generale che, invece, preveda tale decadenza.
La vicenda oggetto del giudizio trae origine da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società, a seguito di controllo ex art.36-bis del d.P.R. 600/1973, con cui veniva richiesto il versamento del credito imposta per R&S relativo al periodo di imposta 2008 ed utilizzato in compensazione nel 2009, che la società contribuente aveva inizialmente omesso di indicare nel Quadro RU del modello dichiarativo, oggetto di una rettifica negli anni successivi. Nel giudizio di appello, favorevole all’Agenzia delle Entrate, la CTR aveva basato la propria decisione su di una pronuncia di legittimità (la sentenza n. 19868 del 2012) riferita ad un diverso regime agevolativo per cui, a differenza di quanto accade per il credito R&S di cui al d.lgs. 297/1999, la decadenza in caso di mancata indicazione dell’agevolazione nella dichiarazione dei redditi era prevista ex lege, senza nemmeno attribuire rilevanza alla circostanza che il contribuente avesse negli anni successivi all’utilizzo del credito rettificato la propria dichiarazione originaria presentando un’integrativa e compilando il suddetto Quadro RU.
Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione, nonostante le doglianze mosse dalla società contribuente, ha confermato la posizione assunta dai giudici della CTR, ritenendo, anzitutto, che l’indicazione nel quadro RU del credito di imposta spettante rappresenterebbe una “manifestazione volontà… irretrattabile, salvi i limiti di cui all’art. 1428 c.c.”, dovendosi quindi escludere “in radice, che possa trovare applicazione, con riferimento al beneficio in oggetto, il principio della generale emendabilità delle dichiarazioni e ciò sia che a tale emenda si voglia procedere attraverso dichiarazione integrativa ex art. 2 DPR n. 322 del 1998, sia che si voglia procedere per mezzo di istanza di rimborso ex art. 38 DPR n. 602 del 1973(Cass., sez. 5, 13 agosto 2020 n. 17042)”.
Ad avviso dei giudici di legittimità, poi, non assumerebbe alcuna rilevanza la circostanza che la disposizione introduttiva della misura agevolativa de qua non preveda espressamente la sanzione della decadenza in caso di mancata indicazione del credito spettante nel modello dichiarativo, risultando sufficienti “i continui rimandi da parte del d.lgs.27 luglio 1999 n. 297 alla disciplina generale di cui alla L. 27 dicembre 1997n. 449 oltre che alla legge 5 ottobre 1991 n. 117 ed al DM n. 275 del 1998, che dà attuazione alla L. n. 449 del 1997” e dovendosi ritenere implicitamente richiamati anche “l'art. 6 del DM n. 275 del 1998, oltre che l'art. 11 della L. n. 317 del 1991, entrambi con la previsione, a pena di decadenza, di esporre il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio (in tal senso vedi anche Cass., sez. 5, 16 giugno 2021 n. 16998)”.
La posizione assunta dai giudici di legittimità appare non pienamente condivisibile e, benché riferita a crediti agevolativi non più vigenti, potrebbe risultare foriera di non pochi dubbi applicativi anche per quanto riguarda il più recente (e dibattuto) credito imposta r&s di cui all’art. 3 del d.l. n. 145/2013. Come noto, infatti, tale ultima disciplina agevolativa, pur disponendo l’obbligo di indicazione del credito di imposta nel quadro RU della dichiarazione annuale, non prevede la sanzione della decadenza dal beneficio in caso di mancata compilazione di tale quadro e, per essa, è stata espressamente riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di sanare la mancata esposizione nel quadro RU mediante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa, con versamento della sanzione di cui all’art. 8 del d.lgs. 471/1997. Si auspica, pertanto, chela posizione assunta dai giudici di legittimità nella sentenza in commento non induca l’Agenzia delle Entrate ad un (ennesimo) cambio di rotta sul tema.
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