19/12/2025

Corte di cassazione, sentenza n. 38974 del 3 dicembre 2025

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 38974 del 3 dicembre 2025, ha affermato che la configurazione dell’elemento oggettivo del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11, co. 1 del D.lgs. 74/2000 richiede un carattere fraudolento, che si connota di artificio, inganno o menzogna nella condotta dell’agente, “tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero”.

Nel caso di specie, il contribuente veniva condannato dal Tribunale di Bari per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11, co. 1 del D.lgs. 74/2000 a fronte di operazioni bancarie, da lui compiute, nei confronti di un conto corrente bancario situato in un paese appartenente all’Unione europea dal 2013. La Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza di condanna del primo grado.

Il contribuente ha proposto così ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari.

In particolare, la Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, con cui la Contribuente lamentava l’omessa motivazione sui nuovi motivi di appello con cui era stata contestata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Suprema Corte, difatti, chiarisce che per la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato è indispensabile accertare il carattere fraudolento dell’atto posto in essere dal contribuente.

La Cassazione afferma, dunque, che è necessario, ai fini della configurazione del reato, individuare nella condotta dell’agente delle connotazioni di “artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero”. Al contrario, la Corte d’Appello avrebbe ritenuto sufficiente per la configurazione del reato la difficoltà dell’Amministrazione finanziaria riscontrata nello svolgimento della propria attività, senza soffermarsi affatto sul carattere fraudolento della condotta punita.

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