1/12/2025

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, Sez. I, sentenza, n. 297 del 4 novembre 2025

Con la sentenza n. 297 del 4 novembre 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como ha affermato che i dividendi derivanti da una società di diritto svizzero e percepiti da un soggetto residente in Italia debbano essere tassati secondo quanto disposto dall’art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Svizzera del 9 marzo 1976, secondo il quale dovrà dedursi dall’imposta italiana quanto già corrisposto dal contribuente per il pagamento delle imposte svizzere.

L’oggetto della controversia è il silenzio-diniego dell’Agenzia formatosi sull’istanza di rimborso proposta da un soggetto residente in Italia relativamente alla tassazione italiana dei dividendi da lui percepiti in seguito a partecipazione di una società elvetica.

Nel caso di specie, i dividendi erano stati sottoposti a tassazione in Svizzera (source country) con l’applicazione di ritenute pari al 15% ed a tassazione in Italia (country of residence) applicando ritenute pari al 26%.

L’art. 24 della Convenzione Italia - Svizzera dispone che, se un soggetto residente in Italia possiede elementi di reddito imponibili sia in Italia che in Svizzera, “l’Italia deve dedurre dalle imposte […] l’imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”.

Inoltre, al comma 2 dell’art. 24 si stabilisce che “Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana”.

Ebbene, il contribuente invocava la violazione dell’art. 24 della Convenzione richiedendo il rimborso della maggiore imposta corrisposta.

Sulla questione, la Corte rileva che, nel caso di specie, la ritenuta a titolo d’imposta del 26% applicata in Italia fosse obbligatoria e non richiesta dal contribuente.

Alla luce di quanto detto, la Corte di giustizia tributaria stabilisce che al caso esaminato debba applicarsi l’art. 24 della Convezione contro le doppie imposizioni Italia – Svizzera, riconoscendo il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso.

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31/3/2026

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CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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