La Corte di giustizia tributaria di secondo grado Campania Sez. XVI, con la sentenza n. 6995 del 6 novembre 2025, ha affermato che l’agevolazione fiscale “prima casa” può applicarsi anche ad un lastrico solare, il cui legame pertinenziale con l’abitazione principale deve valutarsi sulla base delle circostanze di fatto, ritenendosi che l’elenco di cui al n. 3, nota II bis, articolo 1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 non abbia carattere esclusivo.
Venendo al caso di specie, l’Agenzia emetteva un avviso di liquidazione per il mancato pagamento dell’imposta di registro ed ipocatastale relativa al trasferimento di un lastrico solare sul quale il contribuente aveva fatto valere l’agevolazione fiscale “prima casa” di cui all’art. 1, Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
In particolare, l’agevolazione “prima casa” consente il pagamento dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per il valore di 50 euro ciascuna. La disciplina dell’agevolazione “prima casa” statuisce al n. 3, nota II bis, articolo 1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 che possano ricomprendersi nel vantaggio fiscale anche le pertinenze “classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato”.
L’Agenzia, dunque, riteneva che il lastrico solare, non essendo riconducibile ad alcuna delle categorie catastali indicate dalla predetta normativa, non potesse ricondursi nell’alveo delle unità immobiliari fruenti dell’agevolazione “prima casa”.
Il contribuente proponeva così ricorso avverso l’avviso di liquidazione innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, la quale lo rigettava avvalorando le motivazioni dell’Agenzia.
La contribuente impugnava la sentenza di primo grado, insistendo per la fondatezza della richiesta.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado Campania accoglie l’appello della contribuente stabilendo che l’elenco di categorie catastali di cui al n. 3, nota II bis, articolo 1, Tariffa, Parte I, allegata al TUR non sia un’elencazione esclusiva; ciò che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione è l’esistenza del rapporto pertinenziale, che deve valutarsi solo sulla base dei criteri posti dall’art. 817 c.c. Dovrà, dunque, sussistere la destinazione effettiva e concreta della cosa “al servizio od ornamento” di un’altra (criterio oggettivo) e la volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà “durevole” (criterio soggettivo).
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