10/3/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sentenza n. 18 del 12 gennaio 2026

Con la sentenza n. 18 del 12 gennaio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna ha affermato che l’acquisto di azioni proprie precedentemente rivalutate dai soci cedenti non integra abuso del diritto ove sorretto da sostanza economica e finalità organizzative non marginali.


La vicenda trae origine da un avviso di accertamento  ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava alla società l’omessa applicazione della ritenuta ex art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, ritenendo che l’operazione di acquisto di azioni proprie, seguita dal loro annullamento, dovesse essere riqualificata quale recesso dei soci, con conseguente emersione di redditi di capitale ex art. 47 del TUIR, anziché redditi diversi ex art. 67 del TUIR. In particolare, i soci avevano previamente rivalutato le partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001, versando l’imposta sostitutiva del 4%, e successivamente ceduto le azioni alla società, che ne deliberava l’annullamento con riduzione del capitale. Secondo l’Ufficio, la sequenza negoziale sarebbe stata strumentale ad aggirare la disciplina fiscale del recesso, configurando un indebito utilizzo del regime di rivalutazione.


I Giudici di prime cure avevano respinto il ricorso in quanto l'operazione di acquisto di azioni proprie, così come ricostruita, non avrebbe prodotto uno scambio di beni, bensì regolato un fenomeno di recesso del socio, con conseguente obbligo per la società di operare la ritenuta prevista dal citato art. 27.


Avverso tale pronuncia la Società interponeva appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, censurando l'erroneo apprezzamento dell'istituto dell'abuso del diritto.
La Corte emiliana, in riforma della sentenza di primo grado, esclude la sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto, ribadendo, in primo luogo, che l’Amministrazione è onerata della prova congiunta:

  1. del vantaggio fiscale indebito,
  2. dell’assenza di sostanza economica dell’operazione e
  3. dell’essenzialità del vantaggio fiscale quale causa dell’operazione stessa.

Nel caso di specie, il Collegio valorizza la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, consistenti nella stabilizzazione della compagine societaria, caratterizzata da conflittualità interna, e nella finalità di rendere l’assetto proprietario più funzionale all’ingresso di nuovi investitori. Tale obiettivo, valutato secondo una prospettiva _ex ante_, integra una sostanza economica coerente con normali logiche di mercato. Ulteriore elemento dirimente è rappresentato dall’assenza di un vantaggio fiscale indebito in capo alla società, nonché dal significativo intervallo temporale tra la rivalutazione (2010) e l’acquisto delle azioni (2017), circostanza che attenua qualsiasi sospetto di preordinazione elusiva.
La decisione si pone in linea con il disposto del comma 4 dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, riaffermando il principio di libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi e tra operazioni comportanti un differente carico fiscale, ove l’operazione sia conforme a normali logiche economiche.


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