Con la sentenza del 13 novembre 2025 (causa C-142/24), la Corte di giustizia UE ha esaminato il regime tedesco che qualifica come “donazione” il trasferimento patrimoniale effettuato alla costituzione di una fondazione familiare. Nel caso di specie, una fondazione con sede in Liechtenstein, istituita da una fondatrice residente in Germania, si era vista applicare la classe d’imposta III, molto più onerosa rispetto a quella prevista per le fondazioni familiari interne.
Il nodo interpretativo riguardava la compatibilità di tale trattamento differenziato con l’art. 40 dell’Accordo SEE sulla libera circolazione dei capitali.
La Corte ha riconosciuto che la normativa nazionale introduce una disparità di trattamento tra fondazioni residenti e non residenti, ma tale trattamento differenziato non viola la libertà di circolazione quando sussiste un nesso diretto e strutturale tra il vantaggio concesso alle fondazioni interne e un prelievo fiscale che compensa tale beneficio. Ed è proprio il caso dell’imposta sostitutiva sulle successioni, che in Germania colpisce periodicamente solo le fondazioni familiari residenti per garantirne la neutralità rispetto alle successioni naturali.
In questa logica di coerenza del sistema fiscale, la diversa tassazione non è discriminatoria, a condizione che rimanga proporzionata all’obiettivo perseguito. Sarà il giudice nazionale a verificare che, nel caso concreto, il meccanismo non produca un onere eccessivo e mantenga un equilibrio effettivo tra vantaggio iniziale e prelievo successivo.
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