21/12/2021

DL Fiscale – sanatoria Credito R&S

Nel DL Fiscale, approvato il 15 ottobre in CdM, è prevista una sanatoria per i soggetti che abbiano utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività̀ di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta incorso al 31 dicembre 2019, i quali potranno effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi e con esclusione della punibilità per il delitto di cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Questa procedura è riservata ai soggetti:

(i) che nei periodi d’imposta dal 2014 in poi abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività R&S ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;

(ii) che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3 del citato d.l.145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, della legge 145/2018.

(ii) che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Mentre è invece esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente e nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Per avvalersi della procedura è necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione dovrà essere riversato entro il 16 dicembre 2022,oppure in tre rate di pari importo, la prima da corrispondere entro il 16dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.La sanatoria si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto e, in esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento, è esclusala punibilità per il delitto di cui all’articolo 10-quater del d.lgs.74/2000.

La procedura non può̀ essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Mentre, nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già̀ stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità̀ di applicare la rateazione.

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