L’esenzione IMU degli immobili soggetti ad occupazione abusiva

Con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024 la Corte costituzionale ha disposto l’esenzione dal pagamento dell’IMU nelle ipotesi di occupazione abusiva...

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nella parte in cui non prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale unica (IMU) nelle ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile relativamente al quale sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

La decisione de qua è gemmata a seguito della questione sollevata dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, che ha evidenziato la violazione degli articoli 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, della Costituzione, nonché del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e tutela della proprietà privata in quanto, per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente, verrebbe a mancare il presupposto impositivo dell’IMU, ossia il possesso, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 23 del 2011.

In particolare, a parer della Consulta, è del tutto irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia tenuto a versare l’IMU, poiché la proprietà di tale immobile non costituisce un valido indice di ricchezza per il proprietario che sia stato spogliato del possesso.

Tra l’altro, il legislatore è già in precedenza intervenuto in questo senso, attraverso l’articolo 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022, ove è prevista, a far data dal 1° gennaio 2023, l’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili non utilizzabili né disponibili e oggetto di denuncia penale per occupazione abusiva. Pertanto, la decisione della Corte costituzionale può essere interpretata come un’estensione retroattiva della portata di tale norma.

In conclusione, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente, per i quali sia stata presentata denuncia penale, conformemente ai principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria e tutela della proprietà privata.

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