Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28787 del 19 ottobre 2021

Con l’ordinanza n. 28787/2021, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che alla cessione di crediti inerenti all’attività aziendale, avvenuta nell’ambito...

Con l’ordinanza n. 28787 del 19 ottobre 2021, la Cassazione ha statuito che ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione finanziaria della cessione di crediti aziendali avvenuta in sede di conferimento d’azienda o di un suo ramo non sarà necessaria l’accettazione o la notifica all’Agenzia dell'Entrate, posto che, applicandosi le disposizioni relative alla cessione d’azienda, è sufficiente l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

In particolare, con l’ordinanza in commento la Suprema Corte respinge un ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate mediante il quale l’Amministrazione finanziaria eccepiva che, poiché il conferimento di un ramo d'azienda determina la cessione del credito, occorre che detta cessione sia notificata al debitore ceduto per poter spiegare i suoi effetti nei confronti dell’Erario. 

Senonché, la Cassazione ha ritenuto la tesi dell’Amministrazione destituita di fondamento, posto che la cessione del credito operata nell’ambito di un conferimento di azienda o di ramo d'azienda è regolata dall’art 2559 c.c. ai sensi del quale la cessione ha effetti nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, anche in assenza della notifica al debitore ceduto o della sua accettazione. Pertanto, con riguardo alla fattispecie in commento, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto "Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, sicché, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69,discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità pubblicitari e presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall'art.2559 c.c.". 

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