14/11/2022

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33176 del 10 novembre 2022

Con l’ordinanza n. 33176/2022 la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuta alla società beneficiaria di scissione la possibilità di presentare domanda di definizione agevolata nei confronti della cartella di pagamento ricevuta in conseguenza della notifica alla società scissa del prodromico avviso di accertamento.

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Post: Con l’ordinanza n. 33176 del 10 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha riconosciuta alla società beneficiaria di scissione la possibilità di presentare domanda di definizione agevolata nei confronti della cartella di pagamento ricevuta in conseguenza della notifica alla società scissa del prodromico avviso di accertamento.

In particolare, nel caso di specie, in seguito alla presentazione da parte di una società beneficiaria di scissione di una domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 119/2018, l'Agenzia delle Entrate opponeva il diniego in quanto la controversia oggetto di definizione verteva su una cartella di pagamento successiva ad un avviso di accertamento regolarmente notificato alla società scissa. Pertanto, secondo l’interpretazione erariale, la cartella di pagamento in discorso non era suscettibile di definizione agevolata in quanto atto di riscossione.

Tuttavia, la Suprema Corte ha condivisibilmente respinto la tesi proposta dall’Amministrazione finanziaria. Ebbene, la Cassazione ha chiarito che la cartella di pagamento dovrebbe essere qualificata quale atto impositivo, e per l’effetto suscettibile di definizione agevolata, in quanto, per un verso, costituisce il primo atto ricevuto dalla società beneficiaria di scissione, mentre, per altro, tale società può proporre in sede di ricorso tutte le doglianze relative al merito della pretesa azionata nei confronti della società scissa.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che deve considerarsi quale atto impositivo suscettibile di condono anche la cartella di pagamento mediante la quale l’Amministrazione finanziaria rende edotto per la prima volta il contribuente dell’esistenza della pretesa impositiva. A tal proposito, la Cassazione osserva altresì che non può considerarsi ostativa alla configurazione della cartella di pagamento quale atto impositivo la circostanza che la predetta cartella sia stata notificata alla società beneficiaria di scissione a seguito di notifica dei prodromici avvisi di accertamento nei confronti della società scissa. Ed infatti, con riferimento al regime di responsabilità solidale sorto in seguito alla conclusione di un’operazione di scissione, l’art. 173, comma 13, del D.P.R. 917/1986 stabilisce che l'amministrazione finanziaria può notificare l'avviso di accertamento nei confronti della sola società scissa, senza ulteriore obbligo di notifica nei confronti delle società beneficiarie.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che la società beneficiaria di scissione, nella sua qualità di coobbligata in solido, può dedurre in sede di opposizione alla cartella di pagamento ogni argomentazione idonea ad inficiare il merito della pretesa impositiva originariamente azionata nei confronti della società scissa.

Pertanto, la controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento notificata alla società beneficiaria di scissione per i debiti tributari della società scissa può essere definitiva mediante la presentazione di una domanda di definizione agevolata.

#scissione #definzione #diniego

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