21/12/2021

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37384 del 30 novembre 2021

Con l’Ordinanza n. 37384 del 30 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che deve ritenersi inesistente la notifica della cartella di pagamento alla società estinta qualora tale notificazione abbia luogo decorso un anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, e, conseguentemente, non può considerarsi produttiva di effetti nei confronti del socio coobbligato in solido ex art. 2495 c.c. 

In particolare, con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate lamentava la violazione dell’art. 1,commi 5-bis e 5-ter del Decreto Legge 17giugno 2005, n. 106, nella parte in cui prevede che la notifica della cartella di pagamento è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003, e che in ogni caso la circostanza che tale notificazione non avesse avuto effetti sul piano della realizzazione della pretesa tributaria, per intervenuta cancellazione della società, non varrebbe ad eliminare l'effetto di impedimento della decadenza.  

Ebbene, nonostante a tale proposito fosse già emerso un orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notifica della cartella di pagamento, avvenuta presso la società già cancellata dal Registro delle Imprese, dovrebbe considerarsi atto idoneo ad impedire la decadenza (cfr. Cass., 30 novembre 2021, n. 37384), con l’ordinanza in commento la Cassazione ha inteso rettificare il proprio convincimento sul punto. 

Ed infatti, secondo la Corte, dal momento che il citato art. 1, comma 5-bis del Decreto Legge 17giugno 2005, n. 106 è finalizzato a “garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria”, occorre che l’atto notificato dall’Amministrazione Finanziari sia idoneo a rendere concretamente edotto il destinatario della pretesa tributaria. Ebbene, posto che l’art. 2495 c.c. stabilisce che i creditori sociali possono agire nei confronti dei soci della società estinta, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio di liquidazione, notificando le relative pretese creditorie presso l’ultima sede sociale entro un anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la Cassazione ha ritenuto che l’interesse del contribuente a conoscere l'avvenuto esercizio, in tempi certi, della pretesa tributaria sarebbe gravemente conculcato qualora si consentisse di interrompere la decadenza dell’azione erariale mediante la notifica di atti impostivi alla società estinta decorso un anno dalla sua cancellazione.  

Pertanto, la Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha statuito che qualora l’Amministrazione Finanziaria notifichi la cartella di pagamento decorso l'anno previsto dall'art. 2495 c.c., entro il quale la legge consente l'ultrattività della sede legale in relazione alla validità della domanda dei creditori insoddisfatti, tale notificazione deve ritenersi inesistente e conseguentemente non può ravvisarsi l’esistenza di un atto idoneo ad interrompere la decadenza nei confronti del socio coobbligato in solido. 

Ebbene, la conclusione cui perviene la Corte di Cassazione non solo risulta particolarmente condivisibile, ma sembra estendibile a tutte quelle fattispecie in cui l’Amministrazione Finanziaria pretende di agire nei confronti dei coobbligati in solido della società estinta. Ed infatti, tale Ordinanza conferma l’illegittimità della censurabile tendenza degli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad agire nei confronti del cessionario d’azienda o di ramo d’azienda, responsabile in solido per i debiti tributari della società cedente ex art. 14 del D.Lgs n. 472/1997, sulla base di atti impositivi notificati alla società cedente estinta decorso un anno dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese.  

# decadenza # estinzione società # responsabilità solidale 

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