Con l’ordinanza n. 14707 del 26 maggio, la Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di invio del questionario da parte dell’amministrazione finanziaria, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’ufficio dell’Agenzia delle entrate non comporta la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’articolo 32 del dpr 600/1973, laddove non vi sia un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’amministrazione accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.
In particolare, nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, il contribuente lamentava con ricorso in cassazione l’error in iudicando commesso dai giudici di appello i quali avevano ritenuto non utilizzabile la documentazione versata in atti dai ricorrenti nel procedimento in prime cure, in ragione del rifiuto di esibizione in sede di contraddittorio endoprocedimentale con i verificatori e ciò sebbene l’Ufficio non avesse fornito prova dell’avvertimento circa le conseguenze poste a carico del contribuente in caso di mancata esibizione della documentazione.
I giudici di appello si sono infatti limitati ad affermare l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente a sostegno della prova contraria sulla mera circostanza che si trattasse di documentazione non prodotta all’atto di risposta al questionario.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del contribuente, ha invece ribadito sulla scia di un orientamento ormai consolidato che “l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa, determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica.
Pertanto hanno ribadito i giudici di legittimità “costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato quello secondo cui l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dall’art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 … per fornire dati, notizie e chiarimenti assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimata sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con preclusione amministrativa e processuale di allegazione di documenti non forniti in sede precontenziosa”.
Tuttavia, affinché sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione, ribadiscono correttamente i giudici di legittimità è necessario che l’Amministrazione con l’invio del questionario non solo fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti e delle richieste ma altresì avverta il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse (la cui prova della compiuta realizzazione incombe all’Amministrazione).
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