16/5/2022

Ordinanza n. 14908 dell’11 maggio 2022

Con l’ordinanza n. 14908 dell’11 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che le sanzioni doganali devono essere proporzionate alla violazione commessa, pertanto, in caso contrario, spetta al giudice rideterminarle in maniera congrua.

In particolare, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte traeva origine dall’impugnazione da parte di una società dell’atto di contestazione della sanzione amministrativa di 33.000 euro (il minimo della sanzione prevista dall'art. 303 del DPR n. 43 del 1973, maggiorata del 10% in considerazione dei precedenti fiscali della società) per un errore nella classificazione doganale attribuita a un prodotto in sede di importazione, con conseguente applicazione di un’aliquota daziaria più alta. Tale sanzione era stata rideterminata dal giudice di appello, che aveva ritenuto di graduare la sanzione nel rispetto del principio di proporzionalità. Avverso la sentenza di CTR presentava ricorso l’Agenzia delle Entrate.

La Suprema Corte, confermando l’operato del giudice di secondo grado, ha ricordato come sia la giurisprudenza europea, sia quella di legittimità hanno più volte affermato l’esistenza di un principio di proporzionalità in materia sanzionatoria, pertanto le sanzioni non devono eccedere i limiti di ciò che è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti né essere sproporzionate rispetto agli stessi. Dunque, “La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra enunciati perché - determinando la sanzione in misura pari al maggior diritto di confine accertato (ossia 9.098,62 euro) e così disapplicando la norma interna e affermando coerentemente che la sanzione prevista dall'art. 303 del DPR n. 43 del 1973 è eccessiva ed irrispettosa dei principi dell'Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni - qualora avesse voluto rispettare la normativa interna pur applicando la sanzione amministrativa nel suo minimo edittale, sarebbe stata costretta a confermare la sentenza di primo grado applicando una sanzione (30mila euro) irragionevolmente alta in quanto superiore di oltre il 300% rispetto al diritto di confine accertato (ossia 9.098,62 euro), quindi senza poter contenere la sanzione adeguandola alla specificità del caso di specie e senza oltretutto poter tenere in considerazione l'atteggiamento collaborativo della società contribuente”.

La sentenza in commento appare condivisibile poiché la Corte di Cassazione, nel rispetto dei principi del diritto europeo, si è soffermata a valutare l’effettiva proporzionalità e congruità delle sanzioni applicate dall’Agenzia delle Dogane, riconoscendo la correttezza dell’operato del giudice di merito dinanzi ad una sanzione eccessiva rispetto alla violazione commessa.

#Cassazione #sanzioni #proporzionalità

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