Ordinanza n. 19743 del 20 giugno 2022

Sbaglia l’Amministrazione Finanziaria ad applicare l’imposta di registro, catastale e ipotecaria sull’atto di dotazione di un trust in misura proporzionale. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19743 del 20 giugno...

Con l’ordinanza n. 19743 del 20 giugno 2022 la Suprema Corte è tornata ad affrontare il tema dei trust con particolare riguardo alla misura, proporzionale ovvero fissa, con cui questi debbono scontare le imposte sull’atto di dotazione.

La vicenda oggetto di esame dinnanzi alla Corte di Cassazione origina dall’impugnazione proposta da un notaio avverso la sentenza di appello con la quale la CTR di riferimento, riformando la sentenza di primo grado, aveva confermato la correttezza di un avviso di liquidazione d’imposta sulle donazioni, ipotecaria e catastale che applicava tali imposte in misura proporzionale in relazione all’atto di dotazione di un trust.

In particolare, il notaio censurava la statuizione dei giudici di appello nella parte in cui questi avevano ritenuto corretta l’applicazione delle imposte in misura proporzionale sulla base della ritenuta natura reale del trasferimento a titolo gratuito dei beni dal settlor al trustee. A parere del notaio, infatti, la CTR ha errato a non considerare la natura fiduciaria dell’intestazione dei beni a favore del trust.

Le doglianze sollevate dal contribuente vengono accolte dalla Corte la quale ritiene che l’orientamento giurisprudenziale seguito dai giudici di appello nel riformare la sentenza di primo grado debba ormai considerarsi superato. A ben vedere, secondo i giudici nell’atto di costituzione del vincolo del trust non può ravvisarsi un “autonomo indice di ricchezza idoneo a giustificare la tassazione”.

A parere della Corte, infatti, a prevalere deve essere quell’orientamento giurisprudenziale recentemente formatosi in materia secondo il quale per tutti i trust, siano essi auto-dichiarati o con trasferimento di beni, l’atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ed è, per l’imposta sulle donazioni, sostanzialmente neutro.

In particolare, con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, la misura fissa delle stesse è giustificata dal fatto che l’atto di dotazione con cui vengono trasferiti dei beni immobili produce effetti traslativi non definitivi ma meramente transitori e limitati al vincolo di destinazione allo scopo del trust; alla luce di tali considerazioni sarebbe ingiustificata l’applicazione delle imposte in misura proporzionale giacché l’applicazione dell’imposta proporzionale è prevista solo per quegli atti che comportano il trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi.

Mentre, con riferimento alla neutralità dell’atto di dotazione rispetto all’imposta sulle donazioni i giudici ritengono che “l’apposizione del vincolo, in quanto tale, determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla separazione dei beni in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale” prosegue poi la corte affermando che “simile utilità, peraltro, non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee risolvendosi, dal lato del conferente, in una auto restrizione del potere di disporne mediante segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione formale, transitoria, vincolata e strumentale”.

In definitiva, secondo la Suprema Corte è proprio la circostanza che il trasferimento a favore del trustee è temporaneo e non definitivo e dunque non produttivo di effetti reali a far sì che non possa essere integrato il presupposto per l'applicazione delle imposte catastali, ipotecarie e di registro in misura proporzionale nonché il presupposto d’imposta per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.  

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