21/12/2021

Ordinanza n. 30975 del 2 novembre 2021

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 30975 del 2 novembre 2021 è tornata a pronunciarsi sulla discussa tematica dell’esenzione dall’Iva delle prestazioni di servizi di natura socio-sanitaria ed assistenziale rese da società in house, ribadendo la tesi secondo cui tali società possono accedere al regime di esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, n. 27-ter del d.P.R. n.  633/72. 

In particolare, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava una società, interamente partecipata da una Comunità Montana e da un Comune, che svolgeva l'attività di assistenza sociale non residenziale e gestione di casa di riposo. L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto tali prestazioni imponibili, attesa la non riconducibilità della contribuente nel novero degli "organismi di diritto pubblico", indicati nell'art.10, comma 1, n. 27-ter del d.P.R. n.  633/72. 

La Corte di Cassazione, richiamando la normativa e la giurisprudenza comunitaria, ha osservato in primis come la nozione di “organismo di diritto pubblico” valida in materia di appalti pubblici non è direttamente applicabile alla disciplina Iva. Piuttosto, “la legittimità comunitaria del non assoggettamento all'IVA esige la necessaria ricorrenza congiunta di due condizioni, vale a dire l'esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l'esercizio di attività in veste di pubblica autorità”, circostanze che la Corte ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie.  

Tuttavia, pur escludendo che la società potesse qualificarsi come “organismo di diritto pubblico”, la Cassazione ha ritenuto che essa potesse rientrare nella definizione di “ente avente finalità di assistenza sociale”, in quanto secondo la normativa comunitaria “la nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato» non esclude enti privati che perseguono fini di lucro (Corte Giustizia, 26 maggio 2005, Kings crest., C-498/03). La CTR ha, in tal senso, concretamente osservato come la contribuente avesse le caratteristiche di Ente con "carattere sociale" prevalente, in quanto non caratterizzato dalla sistematica ricerca de/profitto", concludendo per la sussumibilità della stessa nel novero delle esenzioni di cui all'art. 10 n. 27 ter del DPR633/1972”. 

La sentenza in commento conferma la precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn.12491/2019 e 29105/2021), risolvendo la problematica dell’esenzione Iva delle prestazioni socio-sanitarie rese dalle società in house, non sulla base della qualificazione della stessa in termini di “organismo di diritto pubblico”, nozione su cui si erano sempre soffermate la prassi e la giurisprudenza di merito, ma piuttosto riconoscendo come tali società, allorquando svolgono prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali, nonostante lo scopo di lucro perseguito, possano essere annoverate tra gli “enti aventi finalità di assistenza sociale”. Rimane, tuttavia, la posizione contraria dell’Amministrazione finanziaria, la quale anche recentemente ha affermato che vi sarebbe una “volontà del legislatore di escludere dal novero dei soggetti che possono applicare la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1, n.27-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972, tutti gli enti che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le imprese sociali che per definizione sono enti di carattere commerciale” (risposta ad interpello n. 475/2021). Si auspica, dunque, che l’Agenzia delle Entrate possa abbandonare questa tesi restrittiva per accogliere le conclusioni fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità prima richiamata.  

 

# Cassazione # Iva # società in house 

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