Ordinanza n. 9559 del 23 marzo 2022

la Corte di Cassazione, ponendosi in linea con le recenti, benché non condivisibili, posizioni della...

Con l’ordinanza n. 9559 del 23 marzo 2022, la Corte di Cassazione, ponendosi in linea con le recenti, benché non condivisibili, posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU, sentenza n. 21765 del 29 luglio 2021 e, benché in diversa materia, sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021), è tornata a pronunciarsi sull’annoso tema dei termini di decadenza del potere di accertamento e rettifica delle dichiarazioni, ribadendo che tali termini riguardano le sole imposte dovute dal contribuente, dovendosi al contrario ritenere temporalmente illimitato il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare le partite a credito chieste a rimborso dal contribuente.

Nel giudizio deciso, la Suprema Corte ha sostanzialmente confermato la sentenza resa dalla CTR Lombardia, nell’ambito di cui i giudici di merito avevano ritenuto legittime le operazioni di controllo effettuate, oltre gli ordinari termini di accertamento, dall’Amministrazione finanziaria su di un credito di imposta chiesto dalla contribuente a rimborso. Benché la contribuente avesse, correttamente, rilevato la censurabilità della decisione di merito assunta, evidenziando come “gli artt. 36-bis, 40 e 43 del DPR n. 600/1973 … non operano alcuna distinzione tra le ipotesi in cui la dichiarazione del contribuente esponga un debito fiscale oppure un credito di imposta facendo unicamente riferimento alla " dichiarazione "nella sua interezza” e che, pertanto, “una volta presentata la dichiarazione, l'ufficio ha, per definizione tutti gli elementi per poter esprimere tempestivamente eventuali riserve e fare i dovuti controlli sui dati dichiarati dal contribuente ma deve farlo nei moti e nei termini stabiliti dal legislatore altrimenti le pertinenti disposizioni sarebbero inutilmente poste”, ad avviso dei giudici di legittimità la tale decisione deve essere confermata in quanto “coerente con i principi enunciati anche recentemente da questa Corte a SS.UU. (n. 21766/2021) la quale ha affermato che "il credito che nasca dal coacervo delle poste detraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedano l'imposta liquidata, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall'amministrazione (Cass. n. 18427/2012; n. 27580/2018)”.

Secondo la (non condivisibile) posizione degli ermellini, quindi, gli effetti preclusivi della decadenza dall'accertamento riguarderebbero le sole imposte dovute, dovendosi al contrario ritenere illimitatamente prorogati i termini di accertamento dei crediti di imposta chiesti a rimborso, non assumendo rilevanza la data di formazione degli stessi (né quindi l’originaria indicazione nel modello dichiarativo) e dovendosi considerare una “scelta” dello stesso contribuente quella di riportandoli a nuovo decidendo “di assegnare” loro “rilevanza, appunto ex novo, in ciascuna delle dichiarazioni successive in cui lo espone”.

Un simile filone giurisprudenziale, che deve, necessariamente, essere letto insieme a quello scaturito dalla pronuncia delle SS.UU. n. 8500 dello scorso 25 marzo 2021 in tema di oneri pluriennali, non può ritenersi condivisibile, ampliando sine die i termini dell’accertamento e, così, ponendosi in contrasto con il principio di certezza dei rapporti giuridici.

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