- Principio di dirtto n. 10/2021
- Exit tax
- Trasferimento all’estero
- Holding
- Participation exemption
Con il Principio di diritto n. 10/2021 l’Agenzia ha chiarito che in caso di trasferimento all’estero di un compendio aziendale prevalentemente costituito da partecipazioni non trova applicazione il regime di participation exemption, astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese in detto compendio. Secondo l’Agenzia ragioni di “coerenza sistematica” indurrebbero a ritenere validi anche ai fini dell’imposizione in uscita ex art. 166 TUIR i chiarimenti forniti dalla circolare n. 6/2006 con riferimento alla plusvalenza “unitariamente” determinata in caso di cessione del compendio aziendale. L’interpretazione fornita dall’Agenzia, che pone le basi sul principio di unitarietà dell’azienda di cui all’art. 2555 c.c., non sembra, tuttavia, pienamente condivisibile, laddove si consideri che, soprattutto, in caso di holding c.d. statica non può ritenersi che il trasferimento abbia ad oggetto un compendio aziendale ex art. 2555 c.c. Peraltro, in passato, la stessa Agenzia aveva sostenuto che “rilevano per l'esenzione… anche le plusvalenze derivanti da operazioni effettuate a titolo oneroso diverse dalla cessione propriamente intesa, ma che producono i medesimi effetti giuridici”, ricomprendendo tra di esse anche le operazioni di trasferimento all’estero (circolare n. 36/2004).