Con il principio di diritto n. 4 del 23 febbraio2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA delle c.d. operazioni complesse, affermando che occorre una valutazione caso per caso che tenga conto di tutte le circostanze oggettive che caratterizzano l’operazione.
Nel caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria, un’associazione di categoria ha chiesto chiarimenti in merito al corretto trattamento impositivo ai fini IVA di un contratto che coinvolge tre parti: un costruttore di elicotteri, residente in uno Stato dell’Unione europea, un Centro di servizi, vale a dire una società italiana facente parte del medesimo gruppo del costruttore, ed un acquirente residente in Italia. Lo schema contrattuale prevede la fornitura di elicotteri da parte del Costruttore Comunitario e, ai fini di garantire la continua efficienza e sicurezza dei veicoli, la fornitura di un servizio di manutenzione continuo da parte del Centro di servizi. A parere dell’Istante, le prestazioni offerte rientrano tra le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del d.P.R. n.633/1972 e sono qualificabili quale servizio unitario generico ai sensi dell'articolo 44 della Direttiva 2006/112/CE.
Nel rispondere al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate ha in primis richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di operazioni complesse. In particolare, si è in presenza di un’operazione complessa quando “due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale”. Ebbene, al fine di effettuare tale valutazione occorre prendere in considerazione “la totalità delle circostanze in cui si svolge l'operazione in questione", ivi compresa "la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un'operazione", comprovata da elementi oggettivi”.
Fatta tale premessa, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la totalità degli elementi contrattuali, le circostanze fattuali cui essi fanno riferimento, nonché le concrete modalità di esecuzione dell'attività di manutenzione, sono "così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale". Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha classificato la prestazione in questione come generica, da assoggettare ad imposizione in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del d.P.R. n. 633/1972, con aliquota del 22 per cento.
Nel documento di prassi in commento l’Amministrazione finanziaria aderisce pienamente ai principi fissati dalla giurisprudenza europea circa i criteri da seguire per qualificazione delle operazioni complesse ai fini IVA. Tuttavia, si tratta di una materia che continua ad essere caratterizzata da numerose criticità applicative (si pensi, ad esempio, all’individuazione della prestazione dominante funzionale alla determinazione del regime IVA applicabile all’intera operazione), per cui sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore europeo.
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