Risposta a interpello n. 100 del 9 marzo 2022

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche la procedura di liquidazione coatta amministrativa di un ente...

Con la risposta interpello n. 100 del 9 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche la procedura di liquidazione coatta amministrativa di un ente sottoposto a vigilanza pubblica legittima l’emissione di una nota di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, nonostante si tratti di una procedura regolata al di fuori della Legge Fallimentare.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguardava una società istante che, nell’esercizio della propria attività d’impresa, effettuava forniture a due consorzi, uno dei quali poi veniva incorporato nell’altro, risultando creditrice per le fatture emesse e regolarmente registrate. Successivamente, con apposita delibera della Giunta Regionale veniva avviata a carico del consorzio incorporante la procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dall’art. 15 del d.l. n. 155/2011.

L’Istante riteneva di poter emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 a seguito dell’apertura della menzionata procedura.

Difatti, il comma 3-bis dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 73/2021, prevede che il cedente ha la facoltà di effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della conseguente imposta, senza specifici limiti di tempo, con riferimento a operazioni per le quali abbia già emesso fattura con addebito di IVA anche nelle ipotesi di “mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente … a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la soluzione interpretativa proposta dall’istante, osservando come la liquidazione coatta amministrativa cui si riferisce la norma è anche quella di cui all'articolo 15 del d.l. n. 98/2011 nelle sue varie articolazioni. Tale conclusione è avvalorata sia dal disposto letterale dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, sia dalla stessa legge fallimentare, che rimette comunque alla legislazione speciale di settore la determinazione dei casi in cui tale procedura può avere corso, il relativo iter ed i soggetti cui la stessa si applica.

L’interpretazione così fornita dall’Amministrazione finanziaria appare sicuramente condivisibile, in quanto non sussistono elementi contrari, né dal punto di vista letterale, né con riferimento alla ratio della norma, circa la facoltà di emettere note di variazione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/72 anche in presenza di procedure concorsuali che trovino disciplina al di fuori della Legge Fallimentare.

# Agenzia delle Entrate # IVA # note di variazione

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