Risposta a interpello n. 169 del 6 aprile 2022

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di IVA, imposte indirette e imposte dirette nell’ipotesi di...

Con la risposta n. 169 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di IVA, imposte indirette e imposte dirette nell’ipotesi di cessazione dell’attività della Stabile organizzazione in Italia e riallocazione delle attività e dei rapporti giuridici presso la Casa madre estera.

In particolare, l’Istante ALFA, istituto di credito con sede e residenza fiscale in uno Stato membro UE, che esercita l’attività anche in Italia mediante una stabile organizzazione, ha domandato chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA, ai fini dell’imposta di registro, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale nonché ai fini delle imposte dirette IRES e IRAP dell’operazione di cessazione dell’attività della stabile organizzazione con conseguente riallocazione delle attività e dei rapporti giuridici presso la casa madre estera.

Per quanto riguarda la rilevanza dell’operazione dianzi descritta ai fini dell’IVA, premesso che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto la stabile organizzazione non è un soggetto giuridico autonomo indipendente dalla casa madre estera ma assume una soggettività propria per le operazioni ad essa direttamente riferibili poste in essere con soggetti terzi e in virtù dell’orientamento consolidato della Corte di Giustizia secondo cui devono considerarsi irrilevanti ai fini IVA le transazioni “interne” che intervengano tra casa madre e stabile organizzazione, in ragione della unitarietà giuridica del soggetto, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente ritenuto che ” l’operazione di “riallocazione” che la società istante intende realizzare non assume rilevanza agli effetti dell’IVA e ciò a prescindere da una qualificazione del trasferimento dei beni e diritti della stabile organizzazione presso la casa madre come “cessione di azienda o di ramo di azienda”.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare come “gli scambi di beni tra casa madre e stabile organizzazione che comportano il trasferimento (fisico) degli stessi nel territorio di un altro Stato membro” siano assimilati a operazioni intracomunitarie e pur non essendo imponibili nello Stato del cedente, trattandosi di operazioni speculari agli acquisti intracomunitari, soggetti a imposta nello Stato del cessionario, va rilevato come l’eventuale trasferimento di beni mobili dalla branch italiana alla casa madre Ue assuma rilevanza, ai fini IVA, nello Stato membro in cui ha sede quest’ultima.

Per quanto riguarda invece l’applicazione dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate, condividendo la tesi prospettata dall’Istante, ha chiarito che l’unico atto soggetto a registrazione, a seguito del suo deposito presso un notaio italiano, è la delibera dell’organo amministrativo o assembleare avente appunto ad oggetto la chiusura della succursale in Italia. Trattandosi, dunque, di atto non avente contenuto patrimoniale in quanto non si determinerà alcun reale trasferimento di valori economici, posto che l’azienda verrà trasferita tra due diverse sedi del medesimo soggetto giuridico e rimarrà di proprietà della società Istante, andrà applicata l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. Allo stesso modo, le eventuali formalità di trascrizione immobiliare conseguenti all’operazione scontano l’imposta ipotecaria in misura fissa ex art. 4 della Tariffa allegata al D.lgs. 347/90, mentre le eventuali volture catastali relative agli immobili, scontano l’imposta catastale in misura fissa ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.lgs. 347/90.

Infine, per quel che riguarda la rilevanza dell’operazione ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate, posto che l’operazione in questione determinerà lo spostamento dell’intero ramo aziendale costituente la stabile organizzazione italiana presso la casa madre estera, ha ritenuto applicabile ai fini dell’IRES, l’articolo 166, comma 1, lettera c), del TUIR il quale prevede espressamente che le disposizioni in materia di c.d. exit tax trovano applicazione nell’ipotesi di trasferimento di un’intera stabile organizzazione sita in Italia presso la casa madre estera e pertanto, sarà imponibile l’eventuale plusvalenza determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero. Di contro, la plusvalenza conseguente al trasferimento della stabile organizzazione alla casa madre estera, non transitando nel rendiconto della medesima stabile, è del tutto irrilevante ai fini della determinazione del valore della produzione che costituisce la base imponibile dell’IRAP.

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