Risposta a interpello n. 343/2023

l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 in merito a un’operazione di conferimento di immobili esteri seguito da due scissioni...

Con la risposta ad interpello n. 343 del 5 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 in merito ad un’operazione di conferimento di immobili esteri seguito da due scissioni (la prima “parziale e proporzionale” e la seconda “non proporzionale e inversa”) tramite le quali si giunge all’attribuzione del patrimonio immobiliare a favore di quattro S.r.l. unipersonali.

Oggetto dell’istanza di interpello, presentata da Alfa holding industriale interamente controllata dalla famiglia Gamma e Beta partecipata della prima, risultava essere una complessa operazione di riorganizzazione del ramo immobiliare del gruppo Alfa.

Tale operazione, in particolare, consisteva in una duplice scissione ossia da un lato una scissione parziale proporzionale di Beta, attraverso cui sono stati assegnati equamente, in quattro newco costituite da Alfa, gli asset immobiliari del Gruppo; dall’altro una scissione non proporzionale inversa di Alfa che ha comportato l'assegnazione a beneficio delle quattro newco della rispettiva partecipazione detenuta da Alfa nelle predette società, le quali poi provvederanno alla relativa assegnazione direttamente ai soci della scissa in misura non proporzionale fra loro

Le due istanti sottolineano come l’operazione è realizzata con l’obiettivo di separare l'attività di detenzione e gestione immobiliare core e non core di Beta e consentire di perseguire strategie imprenditoriali distinte in relazione agli Immobili assegnati alle società beneficiarie delle scissioni e chiedono dunque conferma in relazione all’applicazione del regime neutralità fiscale previsto per le operazioni di scissione.

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver rammentato – in linea con le sue precedenti posizioni – che affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che (i) la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione, (ii) nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi estranei ad un contesto imprenditoriale (iii) dalla società post scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia), ha quindi ribadito che un’operazione di riorganizzazione è legittima quando “le finalità perseguite attraverso la scissione” muovono “da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci”.

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate, avendo appurato che “risulterebbero pertanto rispettati, sul piano formale e sostanziale, i principi sopra delineati in ordine alla ratio e alla portata applicativa dell'articolo 173 del TUIR in materia di operazioni di scissione societaria” ha concluso per ritenere che “la scissione e l'assegnazione appaiono, in linea di principio, entrambe operazioni fisiologicamente idonee e, perciò, poste su un piano di pari dignità, a consentire la collocazione dei beni nelle società unipersonali dei quattro rami familiari”.

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