Risposta a interpello n. 63 del 3 febbraio 2022

Con la risposta a interpello n. 63 del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito...

Con la risposta a interpello n. 63 del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nell’ipotesi in cui l’acquisto riguardi un bene precedentemente oggetto di comodato tra le stesse parti.

Come noto, la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1 commi da 184 a 197 della L. 160/2019 o art. 1 commi da 1051 a 1063 della L. 178/2020) riconosce il credito d’imposta a tutte le imprese che “effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”. Pertanto, il credito d’imposta in esame riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali “nuovi” e, di conseguenza, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Nel caso di specie, l’Istante ALFA ha rappresentato di aver stipulato con BETA un contratto avente ad oggetto il comodato d'uso gratuito di un macchinario, che si caratterizzava come un bene "nuovo" assemblato direttamente presso il sito produttivo dell’Istante e quindi mai utilizzato prima e di aver successivamente sottoscritto un nuovo contratto avente ad oggetto la compravendita di tale macchinario.

A parere dell’Istante, il macchinario ben può essere ammesso a godere del credito di imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi, non essendo ostativa la circostanza che tale bene sia stato inizialmente utilizzato in comodato d’uso gratuito prima dell’acquisto. E ciò per una duplice considerazione: da un lato, il Macchinario rispettava il requisito della "novità" posto che lo stesso è stato consegnato, assemblato e montato presso lo stabilimento dell'Istante ed essendo quest’ultima l'unico ed il solo soggetto che ha utilizzato il suddetto macchinario; dall’altro, il contratto di comodato d'uso gratuito, peraltro di breve durata, era stato stipulato al solo fine di verificare che il Macchinario possedesse le caratteristiche necessarie per realizzare la nuova linea produttiva.

L’Agenzia delle Entrate posto che il contratto di comodato prevedeva ab origine la possibilità per l’Istante di acquistare il bene alla scadenza del periodo di uso gratuito, in considerazione della peculiarità della fattispecie e in virtù del fatto che il Macchinario risulta essere stato utilizzato senza soluzione di continuità sempre dal medesimo soggetto - ossia l'Istante, prima in qualità di comodatario e poi in qualità di acquirente - ha ritenuto di condividere la tesi dell’Istante chiarendo che nel caso di specie l'utilizzazione del bene in seno al contratto di comodato non influisca, ai fini agevolativi, sul requisito della "novità" del bene acquistato dall’Istante. Ed infatti, secondo l’Amministrazione Finanziaria, nel caso di specie il periodo del comodato può essere assimilato, ai fini agevolativi, ad una sorta di periodo di prova, ad esito del quale il comodante può far scattare l'opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell'utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene (che rimane sempre ALFA).

Ebbene, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate appare senz’altro condivisibile. Tuttavia, al di là della peculiarità del caso di specie, dovrebbe restare ferma l’applicazione del generale principio affermato dall’Amministrazione Finanziaria nei suoi precedenti documenti di prassi (circolare n. 4/E del 2017 e risposte ad interpello n. 718 del 15 ottobre 2021 e n. 726 del 18 ottobre 2021) secondo cui l'agevolazione in caso di comodato spetta al comodante al ricorrere di determinati requisiti e a condizione che i beni siano strumentali ed inerenti alla propria attività.  

# credito di imposta # beni strumentali # comodato

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