Risposta a interpello n. 86 del 18 febbraio 2022

l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto indebito il vantaggio fiscale conseguito nell’ipotesi di cessione di partecipazione...

Con la risposta a interpello n. 86 del 18 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto indebito il vantaggio fiscale conseguito nell’ipotesi di cessione di partecipazione a debito e successiva scissione di ramo d’azienda da parte del cessionario al cedente.  

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguardava una serie di operazioni finalizzate ad evitare una permuta tra una partecipazione ed un ramo d’azienda “target”. In particolare, da un lato la Società Alfa avrebbe acquisito una partecipazione in Eta, tale partecipazione sarebbe stata poi ceduta a Beta la quale avrebbe a sua volta acquisito tale partecipazione indebitandosi verso la medesima Alfa; dall’altro era prevista la scissione parziale e asimmetrica del ramo Kappa da parte di Beta in favore di Alfa realizzata in regime di neutralità ex art. 173 del TUIR; veniva inoltre previsto un aumento di capitale di Beta sottoscritto da Alfa, mediante conversione in capitale di parte del credito vantato nei confronti di Beta; e infine la fusione di Eta in Beta.  L’Istante Alfa, riteneva che ai fini delle imposte dirette la sequenza di operazioni descritte non potesse essere sindacata in termini di abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Senonché, secondo l’Agenzia delle Entrate sebbene ad avviso dell’Istante, l'obiettivo di questo complesso di operazioni (la cessione delle partecipazioni a Beta, la scissione di quest'ultima e poi l'aumento di capitale di Beta sottoscritto da Alfa, mediante conversione in capitale di parte del credito vantato nei confronti di Beta) fosse quello di giungere ad uno scambio di asset tra Beta e Alfa senza alcuna modifica del governo societario, in realtà il risultato perseguito attraverso il complesso di operazioni rappresentate è lo stesso che le parti conseguirebbero procedendo ad un unico atto di permuta della partecipazione in Eta e del Ramo d'azienda. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'insieme delle operazioni così strutturate risponda unicamente all'intento di far ricadere effetti analoghi a quelli derivanti da un'operazione realizzativa (la permuta) in una fattispecie fiscalmente neutrale quale quella prevista per le operazioni di scissione.

In particolare, l'operazione di cessione delle partecipazioni, successiva scissione del ramo d'azienda, aumento di capitale di Beta determinerebbe un risparmio d'imposta che si qualifica come indebito in quanto ottenuto usufruendo della neutralità fiscale (ottenuta ai sensi dell'articolo 173 del TUIR, nell'ambito della scissione asimmetrica di Beta) in luogo dell'applicazione del principio generale di tassazione delle plusvalenze nelle operazioni realizzative. Coerentemente con la propria prassi, l’Agenzia delle Entrate sostiene che il ricorso a un numero di negozi giuridici superfluo, rispetto a quello che avrebbe potuto essere utilizzato per raggiungere il medesimo obiettivo economico, comporta l'assenza di sostanza economica delle operazioni che si qualificano come superflue e che si caratterizzano per il solo fatto di conseguire un vantaggio che si appalesa come indebito e tale da considerare la condotta abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

# scissione # asimmetrica # abuso

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