Con la risposta ad interpello n. 196 del 20 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le somme oggetto di sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale non sono deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5 del TUIR in quanto la perdita rilevata in bilancio non integra gli elementi “certi e precisi” richiesti ai fini della deducibilità delle perdite su crediti.
In particolare, la società istante ha rappresentato all’Agenzia di aver avuto notificato dalla Guardia di Finanza un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto somme di denaro giacenti sui rapporti bancari ad essa intestati. La società ha, dunque, perso, almeno fino al 31 dicembre 2021, la materiale disponibilità della somma sequestrata, che è stata intestata al Fondo Unico Giustizia gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. Pertanto, a parere dell’istante, la somma sequestrata non può che essere trattata alla stregua di una perdita fiscale poiché, seppur non volontariamente ma in forza del decreto di sequestro, essa risulta spossessata di tale somma, che è passata nella piena disponibilità di un soggetto terzo quale Equitalia Giustizia S.p.a.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non ha accolto tale soluzione. Difatti, muovendo dal presupposto, assunto acriticamente dall’Agenzia, che si sia in presenza di un credito, ai sensi dell’art. 101, comma 5 del TUIR, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Ebbene, l’OIC 15 prevede che “La società cancella il credito dal bilancio quando: a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito”. Nel caso di specie, tali requisiti non risultano integrati poiché l'estinzione dei diritti contrattuali è collegata all'esito del procedimento e, in particolare, alla circostanza che si assista, in caso di un'eventuale condanna, all'applicazione della pena accessoria della confisca diretta della somma sequestrata. L’Agenzia ha pertanto concluso che “la perdita rilevata in bilancio non integra gli «elementi certi e precisi» di cui all'articolo 101, comma 5 del TUIR, essendo in via astratta possibile che il sequestro perda efficacia e tenuto conto che solo al momento di chiusura del procedimento, con l'irrogazione della pena accessoria costituita dalla confisca delle somme qui in esame, si realizza l'estinzione del diritto connesso al credito”.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate appare in linea con i propri precedenti di prassi, avendo confermato che solo la perdita in via definitiva di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, ad esempio mediante la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, dà diritto al creditore di rilevare contabilmente e dedurre fiscalmente la perdita medesima (così la Circolare n. 24/ 2013 e il Principio di diritto n. 16/2021).
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