21/12/2021

Risposta ad interpello n. 204/2021

• Risposta ad interpello n. 204/2021

• Superbonus

• Sismabonus  

• Ecobonus

• Cessione immobile

• Plusvalenza

• Esenzione

Con la risposta ad interpello n. 204/2021 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le spese per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ed all’efficientamento energetico agevolabili con il superbonus assumono la veste di spese incrementative ai fini del calcolo della plusvalenza derivante da cessione infraquinquennale dell’immobile.  In particolare, secondo l’Amministrazione finanziaria tali costi rientrano tra quelli inerenti al bene ai sensi dell’art. 68 TUIR poiché si tratta di spese che non attengono alla normale gestione del bene e che ne hanno determinato un aumento di valore perdurante al momento in cui viene realizzata l'operazione imponibile. Tale principio è valido anche qualora il contribuente abbia esercitato l’opzione dello sconto in fattura.   Quello dell’Agenzia è un approdo condivisibile poiché si fonda sull’assunto secondo cui una diversa interpretazione determinerebbe, fino a concorrenza delle spese sostenute, una tassazione del beneficio derivante dalla fruizione dell’agevolazione fiscale mediante la tassazione di una maggiore plusvalenza ai sensi dell’art. 68 TUIR, in contrasto con l’esenzione che ne è prevista ai fini delle imposte sui redditi.

12/2/2026

Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 279

Nel reato ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 la “fraudolenza” non coincide con la mera diminuzione delle garanzie, essendo necessario un quid pluris...
12/2/2026

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 11 del 2026

12/2/2026

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 9 del 2026

l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime del “realizzo controllato” di cui all’art. 177, comma 2, TUIR...
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