Risposta ad interpello n. 208 del 2023

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell'operazione di ''fusione'' tra fondi comuni di investimento alternativo immobiliari di tipo chiuso riservati a investitori professionali.

Con la Risposta ad interpello n. 208 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell'operazione di ''fusione'' tra fondi comuni di investimento alternativo immobiliari di tipo chiuso riservati a investitori professionali. In particolare, l’istante, Alfa S.a.r.l. con sede legale in Lussemburgo, rappresentava di aver investito indirettamente in tre Fondi di Investimento Alternativi di tipo chiuso, di natura immobiliare, istituiti in Italia, riservati a investitoti professionali, fondi gestiti da una società di gestione del risparmio di diritto italiano (di seguito, ''SGR'').

L’Istante, evidenziava, inoltre che poiché i Fondi perseguono strategie di investimento analoghe, sia per natura e per le caratteristiche degli immobili in cui investono, sia per il loro utilizzo economico, la SGR aveva avviato le attività propedeutiche alla realizzazione della riorganizzazione dei tre Fondi mediante aggregazione/“fusione”, nell'ottica di razionalizzarne gli investimenti e semplificarne i processi operativi ed amministrativi.

Orbene, l’Istante domandava chiarimenti all’Amministrazione Finanziaria in merito al regime fiscale applicabile alla predetta operazione sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette.

L’Amministrazione Finanziaria, dopo essersi soffermata sulla natura giuridica dei fondi di investimento alternativi immobiliari, ribadendo l’orientamento espresso della Corte di Cassazione secondo cui i fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica in quanto costituenti patrimonio separato della società di gestione del risparmio - a cui è riferibile il patrimonio immobiliare di pertinenza degli stessi, ha poi chiarito quanto segue:        

- ai fini delle imposte sui redditi, attesa la non assoggettabilità ad IRES dei fondi immobiliari, secondo l’Amministrazione la relativa operazione di aggregazione, non genera materia imponibile in capo agli stessi sotto il profilo reddituale.  Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale nei confronti dei partecipanti,  l'aggregazione  di  fondi  immobiliari  gestiti  dalla  medesima  società  di  gestione,  priva  di effetti traslativi, nonché di corrispettivi a favore dei partecipanti, in assenza di liquidazione o rimborso delle quote non genera redditi di capitale di cui all’art. 44 TUIR in quanto non comporta una distribuzione di proventi, neppure in natura, né il riscatto  o rimborso delle relative quote, neppure in modo parziale, che verranno sostituite con  quelle del fondo post aggregazione;

- ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i trasferimenti di beni immobili appartenenti al patrimonio di un FIA a favore di un altro fondo, entrambi gestiti con contabilità separata dalla medesima SGR, stante la mancata soggettività giuridica dei predetti FIA devono  essere  pertanto  equiparati  ai  ''passaggi  interni  di  beni''  tra  attività  separate  di  cui  all'articolo 36 del d.P.R. n. 633 del 1972, che rilevano solo al ricorrere delle condizioni previste al comma 5 del predetto articolo 36, ossia quando i beni passano a un'attività che conferisce il diritto alla detrazione dell'IVA in misura inferiore rispetto alla misura della detrazione conferita dall'attività alla quale erano imputati i beni oggetto del passaggio  interno.

- infine, ai fini delle imposte indirette, l’Amministrazione posto che, nel caso di specie, l'accorpamento dei tre FIA immobiliari, gestiti dalla stessa SGR, rappresenta una vicenda meramente organizzativa senza modificazioni di natura giuridica  e/o  patrimoniale  in  relazione  agli  immobili, il relativo atto si colloca nella categoria degli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale pertanto, con la conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, in forza dell’art. 11 della Tariffa - Parte Prima, allegata al TUR e dell’art. 4, comma 1, della Tariffa - Parte Seconda, allegata al TUR e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.lgs. n. 347/1990 e dell’art. 4 della Tariffa allegata.

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