Risposta ad interpello n. 218 del 16 febbraio 2023

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di fusione per incorporazione, in virtù della successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche della incorporata...

Con la risposta ad interpello n. 218 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di fusione per incorporazione, in virtù della successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche della incorporata, i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all’art. 121 del d.l. 34/2020 detenuti dall’incorporata passano da quest’ultima all’incorporante senza che tale passaggio costituisca una nuova cessione.

In particolare, nella risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente richiamato l’art. 2504-bis del codice civile secondo cui “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione” e l’art. 172, comma 4, del TUIR secondo cui “dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7”, evidenziando come tali disposizioni prevedano “sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata”.

Con la conseguenza che la società incorporante potrà utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti edilizi per cui l’art. 121 del d.l. 34/2020 prevede, in alternativa alla detrazione, la fruizione mediante cessione o opzione per lo sconto in fattura, risultanti nel cassetto fiscale dell'incorporata. A dire dell’Agenzia delle Entrate, infatti, “il passaggio dei crediti dalla incorporata alla incorporante non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata”.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di specificare che, al fine di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, i modelli F24 con cui i crediti saranno posti in compensazione dovranno indicare sia il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione che il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito. Tale dato dovrà essere inserito nel ''codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (c.d. secondo codice fiscale), con codice identificativo ''62 - soggetto diverso dal fruitore del credito''.

La posizione a cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate appare senz’altro condivisibile ed in linea, non solo, con le disposizioni regolanti gli effetti sia civilistici che fiscali delle operazioni di fusione per incorporazione, ma, anche, con alcuni precedenti della prassi amministrativa che avevano ammesso per diverse tipologie di crediti di imposta (ad es., credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate) che il credito spettante alla società incorporata poteva essere fruito dalla società incorporante.

Da notare che la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto della posizione assunta da tale Ente nella risoluzione n. 118/E del 29 aprile 2009, deve ritenersi estendibile anche a tutte le altre operazioni che “in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati” e, quindi, anche alle operazioni di scissione e trasformazione di società.

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