• Risposta ad interpello n. 277/2021
• Agevolazione prima casa
• Imposta registro
• Imposta donazione e successione
• Risoluzione n. 228/2021
Con la risposta ad interpello n. 277/2021 l’Agenzia ha chiarito che il comma 4bis della Nota IIbis della Tariffa allegata al TUR, secondo cui il contribuente non decade dall’agevolazione prima casa se aliena entro un anno l’immobile precedentemente acquistato con lo stesso beneficio, trova applicazione anche nel caso in cui l’immobile preposseduto, sito nello stesso Comune della nuova abitazione, sia stato acquistato per testamento con l’agevolazione ex art 69 della l. n. 342/2000, nonostante il mancato richiamo espresso di quest’ultima disposizione da parte della prima. La tesi dell’Agenzia, condivisibile, è interessante perché fornisce un’interpretazione adeguatrice e sistematica delle agevolazioni prima casa, ponendo in continuità quella prevista ai fini dell’imposta di donazione e successione con quella prevista ai fini dell’imposta di registro. Questo approccio, si segnala, è opposto rispetto a quello recentemente seguito nella recente risoluzione n. 228/2021 con cui Agenzia, dando prevalenza al dato letterale, ha ritenuto che l’acquisto per donazione di un’immobile con agevolazione prima-casa non impedisca di fruire dei benefici in parola per l’acquisto di un’altra abitazione a titolo oneroso, purché ubicata in diverso Comune.