Risposta ad interpello n. 318 del 31 maggio 2022

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di trasferimento di personale tra casa madre e stabile organizzazione nonché tra due stabili organizzazioni...

Con la risposta ad interpello n. 318 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di trasferimento di personale tra casa madre e stabile organizzazione nonché tra due stabili organizzazioni tale operazione fa qualificata come rinegoziazione del contratto di lavoro che non assume rilevanza ai fini IVA.

La fattispecie esaminata dall’Agenzia ha ad oggetto la rilevanza ai fini IVA di un’operazione di trasferimento di personale da una società capogruppo con sede legale all’estero alla sua stabile organizzazione italiana, nonché il trasferimento di personale da una stabile organizzazione estera della società capogruppo alla s.o. italiana.

L’istante riferisce di essere un grande gruppo societario pan europeo che per lo svolgimento della propria attività si avvale di tre sedi: una centrale, localizzata nello stato eserto X, e due secondarie, di cui una localizzata in Italia. L’istante riferisce altresì che il Gruppo ha avviato un processo di semplificazione della struttura societaria che comporterà la centralizzazione dell’attività presso la sede italiana e il conseguente trasferimento degli operatori che lavoravano presso le sedi estere.

A parere dell’istante tale operazione si sostanzierebbe in una cessione di ramo di azienda in quanto, anche in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10542/2018, ciascun gruppo di operatori – quello proveniente dalla s.o. estera e quello proveniente dalla capogruppo - sarebbe composto da un significativo numero di dipendenti dotati di un elevato livello di professionalità, di propria autonomia organizzativa e economica, stabilmente assegnato a un compito comune. Ai fini fiscali, secondo l’istante, tale operazione sarebbe esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), del DPR n. 633 del 1972, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 70-quinquies, comma 4-quinquies, del medesimo decreto.

La soluzione proposta dall’istante non è però condivisa dall’Agenzia dell’Entrate la quale ritiene che l’operazione sarebbe irrilevante ai fini IVA non già perché qualificabile come cessione di ramo d’azione ma poiché si sostanzia in una mera rinegoziazione dei contratti di lavoro. A ben vedere, l’Agenzia rileva come “l'operazione descritta dal punto di vista dell'ordinamento interno, alla luce degli elementi rappresentati, si traduce, di fatto, nella stipula, da parte degli operatori, di un nuovo contratto di lavoro secondo la legislazione italiana presso la sede di destinazione, previa interruzione del contratto di lavoro presso la sede originaria” alla luce di ciò secondo l’amministrazione “Tale operazione, per come strutturata, non fa emergere profili di rilievo ai fini IVA”. L’Agenzia conclude precisando che quanto asserito vale sia in caso di stipula di un contratto temporaneo di “secondment” sia in caso di conclusione di un nuovo contratto definitivo.

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