Risposta ad interpello n. 327 del 2023

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito della vigilanza ai fini dell’esenzione prevista dall'art. 27, comma 3...

Con la Risposta ad interpello n. 327 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito della vigilanza ai fini dell’esenzione prevista dall'art. 27, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973 per i GEFIA di minori dimensioni.

Nell’interpello in commento, l’Istante, una società lussemburghese la cui attività esclusiva consiste nella gestione di fondi alternativi di investimento, ha rappresentato di essere al di sotto delle soglie previste dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (c.d. direttiva AIFM). Ciononostante, l’Istante ha evidenziato come i cardini del sistema di vigilanza adottato dal Lussemburgo ed applicabile alla società rispondono agli standard posti dalla direttiva AIFM per le società di gestione “sotto¬soglia”. Di conseguenza, si dovrebbe ritenere integrato il requisito secondo cui il gestore deve essere “soggetto a forme di vigilanza” richiesto dall'art. 27, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973 ai fini dell’esenzione degli utili distribuiti da emittenti italiane.

L’Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione interpretativa della società istante, ritenendo che “sebbene la direttiva AIFM disciplini un regime agevolato per i GEFIA di ''minori dimensioni'', in termini di semplificazione del relativo iter costitutivo, si ritiene che tale circostanza non escluda, ai fini delle disposizioni fiscali in commento, la sussistenza di una “vigilanza” nei confronti di tali soggetti proprio in virtù dei doveri informativi sopra citati e delle ordinarie disposizioni di vigilanza applicabili”. Pertanto, “Tali elementi appaiono sufficienti per ritenere, ai fini fiscali, il GEFIA di ''minori dimensioni'' ''soggetto a forme di vigilanza'' nello Stato in cui è stato istituito”.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate appare senz’altro condivisibile e conforme ai principi comunitari, dando rilievo al requisito sostanziale dell’esistenza di una forma di vigilanza anche nei confronti dei GEFIA di minori dimensioni.

#AgenziadelleEntrate #GEFIA #vigilanza

Condividi

News Correlate

Risposta a interpello n. 32 del 19 gennaio 2022

Con la risposta a interpello n. 32 del 19 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti....

leggi tutto