Risposta ad interpello n. 338 del 2023

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’inclusione nella base imponibile IRAP dei compensi percepiti per la carica di sindaco o amministratore di società...

Con la Risposta ad interpello n. 338 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’inclusione nella base imponibile IRAP dei compensi percepiti per la carica di sindaco o amministratore di società di capitali svolta dal professionista che partecipa a un'associazione professionale.

Nell’interpello in commento, l’Istante, un'associazione professionale costituita tra commercialisti e consulenti del lavoro in cui alcuni associati rivestono anche la carica di sindaco o di membro dell'organo amministrativo di società di capitali, ha domandato chiarimenti in merito all’inclusione nella base imponibile IRAP dei compensi relativi a tali cariche,  che sono “percepiti e fatturati, per espressa previsione dei patti associativi, direttamente ed esclusivamente da parte dell'associazione professionale”. In particolare, secondo l’Istante tali compensi non dovrebbero essere assoggettati ad IRAP, posto che derivano da attività esercitate personalmente dal professionista e senza apporto dell'autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all'associazione.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non ha condiviso tale soluzione interpretativa, ritenendo che, conformemente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.  32272/2022, i compensi per incarichi di sindaco amministratore svolti da un professionista che partecipa a un'associazione professionale possono essere esclusi dalla base imponibile dell'associazione medesima (che rimane soggetto passivo Irap anche a seguito della modifica normativa di cui alla legge di bilancio 2022) solo qualora l'esercizio delle predette attività “avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno di un'associazione professionale” e senza fruire dei benefici organizzativi recati dalla titolarità di uno studio professionale o dall'adesione ad una associazione professionale. Nel caso di specie, “non sembra possibile escludere che, nell'esercizio degli incarichi di sindaco e di amministratori, gli associati non si siano avvalsi in concreto dell'organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato o, che, comunque, la loro designazione (come evidenziato dalla richiamata ordinanza della Cassazione del 2 novembre 2022, n. 32272) sia avvenuta «in ragione dell'organizzazione dell'associazione professionale di cui il professionista fa parte»”, pertanto i compensi percepiti e fatturati dall'associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati devono concorrere alla formazione della base imponibile Irap dell'Istante.

L’interpello in commento, seppur conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità, appare in contrasto con quanto affermato dall’AIDC nella Norma di comportamento n. 215/2021, secondo cui “I compensi percepiti per la carica di sindaco, tanto dal professionista individuale che dall’associazione professionale per conto di un associato, non sono soggetti ad Irap, in quanto riconducibili all’attività di vigilanza e di controllo esercitata personalmente dal professionista nominato senza apporto dell’autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all’associazione”.

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