Risposta ad interpello n. 338 del 23 giugno 2022

l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione della ritenuta sui dividendi di fonte italiana conseguiti da un Fondo pensione estero che persegue finalità esclusivamente...

Con la Risposta ad interpello n. 338 del 23 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione della ritenuta sui dividendi di fonte italiana conseguiti da un Fondo pensione estero che persegue finalità esclusivamente previdenziale di natura integrativa escludendo che quest’ultimo possa beneficiare dell’aliquota ridotta del 1, 20 per cento prevista dall’art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600 del 1973 e applicabile nel solo caso in cui i destinatari degli utili siano società ed enti commerciali non residenti.

Il caso di specie riguarda un fondo pensione dotato di personalità giuridica, il quale svolge esclusivamente l’attività istituzionale di gestione previdenziale, con sede legale nel Regno dei Paesi Bassi, il quale ha rappresentato di detenere partecipazioni in alcune società italiane (inferiori al 10 per cento del capitale sociale delle singole società partecipate), dalle quali ritrarrà dividendi in qualità di beneficiario diretto ed effettivo.

L’Istante ha inoltre dichiarato che nel Paese estero di residenza: - è dotato di soggettività passiva, ai fini delle imposte sui redditi delle società; - è assoggettato allo speciale regime di tassazione previsto per i fondi pensione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della citata legge del 1969. Con riferimento a tale ultimo punto, l'Istante riferisce che, nel Regno dei Paesi Bassi, i fondi pensione, al verificarsi di determinate condizioni, godono di un regime di esenzione fiscale dall'imposta sui redditi.

Chiarito quanto sopra, l’Istante ha domandato all’Amministrazione Finanziaria chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti ed in particolare ha domandato se ai predetti dividendi possa applicarsi la ritenuta ridotta dell'1,20 per cento prevista dall'articolo 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600 del 1973, o in alternativa debba applicarsi la ritenuta dell'11 per cento prevista dall'articolo 27, comma 3, secondo periodo, del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973.

A parere dell’Istante, quest’ultimo dovrebbe poter fruire dell'aliquota ridotta dell'1,20 per cento di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600 del 1973, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma ai fini della sua applicazione ossia l’essere residente in uno Stato membro UE; l’essere soggetto a un'imposta sul reddito delle società nello stato estero, dovendo intendersi la condizione di soggetto passivo di imposta l’assoggettabilità di carattere generale alla imposizione; infine essendo il percettore diretto del provento di fonte italiana.

L'Istante ritiene, altresì, che l'applicazione di una ritenuta ridotta - che di fatto minimizza il fenomeno di doppia imposizione economica sul dividendo – contribuisce a garantire l'attuazione del principio di non discriminazione come enucleato dall'articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Pertanto, in base al suddetto principio di non discriminazione, i dividendi di fonte italiana percepiti dall'Istante non dovrebbero, in linea di principio, essere soggetti ad alcuna tassazione, in considerazione del trattamento fiscale garantito, a parità di condizioni, ai fondi pensione di diritto italiano.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di non condividere la tesi dell’Istante. Ed infatti, posto che il Fondo presenta i requisiti sostanziali e le finalità di investimento proprie di un fondo previdenziale integrativo e che non svolge attività commerciale oltre a quella istituzionale di previdenza, dovrà essere applicata sui dividendi corrisposti la ritenuta dell’11 per cento di cui all’art. 27, comma 3, del medesimo d.P.R., posto che tale ultima disposizione prevede espressamente che sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea debba essere applicata la ritenuta dell’11 per cento.

Pertanto, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, laddove la società presenta i requisiti sostanziali e le finalità di investimento proprie di un fondo previdenziale integrativo e non svolga attività commerciale oltre a quella istituzionale di previdenza, il Fondo non potrà beneficiare dell'applicazione dell'aliquota del 1.20 per cento di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600 del 1973.

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