Risposta ad interpello n. 458 del 2021

La determinazione della residenza fiscale in Italia e le restrizioni alla circolazione causate dall'emergenza pandemica da Covid-19

Con la risposta ad interpello n.458/2021, l’Agenzia ha precisato che le misure restrittive alla circolazione delle persone imposte dagli Stati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 nel2020 non costituiscono causa di forza di maggiore ai fini della determinazione della residenza fiscale in Italia, e pertanto l’applicazione dell’art. 2 del TUIR, ai sensi del quale si considerano fiscalmente residenti i contribuenti che per più di 183 giorni abbiano il domicilio o la residenza nel nostro territorio, prescinderebbe dalla circostanza che l’eventuale permanenza della persona fisica in Italia sia stata determinata dalle restrizioni causate dall’emergenza pandemica.  

In particolare, secondo l’Amministrazione, non possono considerarsi vincolanti le raccomandazioni riportate nelle linee guida dell’OCSE, secondo cui nella determinazione della residenza fiscale non andrebbe valutato quel periodo di tempo in cui il contribuente è stato costretto a permanere nel paese di origine in ragione dell’eccezionale stato di emergenza sanitaria. In secondo luogo, l’Agenzia rileva che sulla base di dette raccomandazioni sono stati comunque conclusi degli appositi accordi amministrativi interpretativi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, con l'Austria, la Francia e la Svizzera, tesi a neutralizzare le conseguenze fiscali delle eccezionali restrizioni alla circolazione a causa del Covid-19. Tuttavia, allo stesso tempo, precisa chetale interpretazione esplica effetto soltanto nei confronti di detti Stati.  

Ebbene i chiarimenti offerti dall’Agenzia non appaiono pienamente condivisibili. Sembra infatti che l’Amministrazione non tenga debitamente conto delle gravosissime implicazioni causate sul punto dalle restrizioni dettate per l’emergenza pandemica e si trinceri dietro la circostanza che le linee guida dell’OCSE non esplichino direttamente efficacia nel nostro ordinamento e che gli accordi amministrativi interpretativi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni siano stati conclusi soltanto con alcuni Stati. Senonché, come precisato dalla stessa Agenzia, la stipula di detti accordi è avvenuta soltanto con Stati limitrofi rispetto ai quali l'incidenza della mobilità transfrontaliera dei lavoratori è particolarmente significativa. Ne consegue, dunque, una seria discriminazione nei confronti di tutti quei soggetti che, essendo residenti all’estero in Stati diversi da quelli sopraindicati, impossibili da raggiungere a causa delle restrizioni adottate a livello internazionale, rischiano di essere considerati fiscalmente residenti in Italia (si pensi al caso dell’istante che era fiscalmente residente in Cina). Ed infatti risultano immediatamente evidenti le conseguenze negativi che potrebbero derivare dal consolidamento di una simile interpretazione tanto con riferimento alla posizione dei tanti contribuenti iscritti all’AIRE ed effettivamente fiscalmente residenti all’estero che nel corso del 2020 sono stati costretti ad un immobilismo forzato nel nostro paese quanto relativamente al riconoscimento di tutte quelle agevolazioni che hanno quale presupposto la residenza all’estero prima del trasferimento in Italia, quale, ad esempio, il regime previsto per i c.d. impatriati.

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