Risposta ad interpello n. 569 del 22 novembre 2022

Con la risposta ad interpello n. 569 del 22 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul diritto alla detrazione dell’IVA a seguito di rivalsa tardiva specificando che nel caso in cui un intermediario commerciale si riveli un “missing trader”...

Con la risposta ad interpello n. 569 del 22 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul diritto alla detrazione dell’IVA a seguito di rivalsa tardiva specificando che nel caso in cui un intermediario commerciale si riveli un “missing trader”, il contribuente fornitore che ha pagato l’IVA accertata può esercitare la rivalsa direttamente nei confronti dell’effettivo cessionario dei beni e quest’ultimo può detrarre l’imposta assolta laddove sussistano le condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'originaria operazione e in caso di avvenuto pagamento dell'IVA addebitatagli in via di rivalsa dal cedente o prestatore.

In particolare, la questione è stata sottoposta all’Agenzia delle Entrate da una Società Alfa che ha chiesto chiarimenti in merito al diritto a detrazione dell’imposta ad essa addebitata a titolo di “rivalsa tardiva” dalla società Beta. Quest’ultima aveva, a seguito di accertamento e definizione del relativo contenzioso, esercitato la rivalsa “tardiva” dell’IVA pagata all’Erario nei confronti di Alfa, istante, destinataria finale dei beni, ai sensi dell’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633/72.

Come noto, tale disposizione prevede che “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

Ebbene, la Società istante rilevava che Beta in sede di definizione delle proprie pendenze ha ''riversato'' all'Erario tutta l'IVA detratta sulle operazioni di acquisto della merce dai missing traders, rispetto alle quali sono state avviate le attività di accertamento da parte della Guardia di Finanza e dell'Amministrazione finanziaria, per poi esercitare la rivalsa tardiva nei confronti dell’Istante, effettivo cessionario dell’operazione originaria.

A tal proposito, dunque, l’Istante considerata l'assenza di un chiarimento da parte dell'Agenzia in merito all'esercizio del diritto alla detrazione collegato alla rivalsa tardiva esercitata da Beta ha formulato istanza di interpello.

L’Agenzia delle Entrate, ponendosi in linea con i suoi precedenti orientamenti (cfr. circ. n. 35/2013), ha confermato da un lato la possibilità del fornitore di esercitare la rivalsa “tardiva” nei confronti dell’effettivo cessionario dell’operazione originaria, dall’altro in merito al diritto dell’istante di detrarre la relativa IVA ha condivisibilmente osservato che “stante quanto sopra, nel presupposto della veridicità delle informazioni fornite dall'interpellante (non verificabili in questa sede), il versamento a favore dell'Erario dell'intero ammontare dell'IVA originariamente detratta su tutte le forniture effettuate dai missing traders nell'arco effettuato dalla società in esecuzione dell'Accordo tombale, costituisce un elemento idoneo di per sé ad escludere che la detrazione dell'IVA oggetto delle fatture di rivalsa emesse da BETA ai sensi dell'art. 60, comma 7, del decreto IVA dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell'imposta da parte della Società. Pertanto, in linea con i chiarimenti più volte espressi nei documenti di prassi, la società istante può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a fronte di fatture emesse dalla società Beta, ai sensi del citato art. 60, comma 7, del D.P.R. 633 del 1972”.

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