21/12/2021

Risposta ad interpello n. 607 del 17 settembre 2021

Con la risposta ad interpello n. 607/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione degli ammortamenti civilistici ex art. 60, comma 7-bis e ss. del d.l. n. 104/2020 implica la facoltà (e non l’obbligo) di dedurre ai fini fiscali le quote di ammortamento sospese. 

Come noto, infatti, ai fini IRES ed IRAP, il comma 7-quinquies del medesimo articolo 60 cit. prevede che “la deduzione della quota di ammortamento … è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, a prescindere dall'imputazione al conto economico”, senza tuttavia chiarire se la locuzione “è ammessa in deduzione” sia volta a consentire(facoltà) od ad imporre (obbligo) la deduzione fiscale delle quote di ammortamento sospese. 

Sul punto era già intervenuta l’Agenzia delle Entrate, seppur in modo non pienamente risolutivo, laddove nelle risposte al Telefisco 2021 aveva affermato che “la norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a conto economico”.

Con la risposta ad interpello n. 607 in commento, invece, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia il corretto significato da attribuire alla locuzione “è ammessa in deduzione”. In particolare, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della ratio e della finalità della normativa in esame che, come noto, è quella di permette, mediante la sospensione dell’ordinario processo di ammortamento civilistico, la riduzione dell'impatto degli ammortamenti sul risultato di periodo al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19, la locuzione «la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa» deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento, anche in assenza dell'imputazione a conto economico. Senza, tuttavia, far derivare da tale facoltà un vincolo per il contribuente. Del resto, come correttamente rilevato nella risposta ad interpello, imporre al contribuente la deduzione degli ammortamenti civilistici sospesi porterebbe ad un incremento delle “perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta)”, riducendo “il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali il monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi)”.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate appare, senz’altro, condivisibile, in quanto rispettosa della voluntas legis della normativa emergenziale. Rimane, tuttavia, auspicabile un ulteriore intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria che chiarisca se, come sembrerebbe ragionevole, la medesima interpretazione possa essere applicata anche alle quote residue di super ed iper ammortamento relative agli investimenti effettuati in passato. 

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