Risposta ad interpello n. 695 dell’11 ottobre 2021

Con la risposta ad interpello n. 695 del 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il conferimento di partecipazione interrompe...

Con la risposta ad interpello n. 695 del 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il conferimento di partecipazione interrompe l’holding period rilevante ai fini dell’applicazione dell’esenzione da ritenuta sulle royalties intracomunitarie prevista dall’art. 26-quater del d.P.R. 600/1973. 

In particolare, nel caso oggetto dell’istanza di interpello, la società istante, fiscalmente residente in Italia, è partecipata al 100 percento da una società controllante estera, che, tra l’altro, detiene le proprietà intellettuali per il cui utilizzo l’istante corrisponde delle royalties. Tali royalties hanno, fino ad oggi, beneficiato dell’esenzione da ritenuta prevista dall’art. 26-quater del d.P.R. 600/1973. Tale disposizione prevede, infatti, che gli interessi e i canoni pagati a società residenti in un altro stato membro dell'Unione Europea sono esentati da ogni imposta, al ricorrere di determinate condizioni, tra cui la detenzione delle partecipazioni ininterrotta “per almeno un anno” (cfr. art. 26-quater,comma 2, lett. e), del d.P.R. 600/1973). 

Sennonché, nell’ambito di una riorganizzazione, la controllante spagnola ha conferito ad una holding spagnola neocostituita, da questa interamente controllata, la partecipazione detenuta nella società istante nonché la gestione operativa delle proprietà intellettuali. A seguito di tale conferimento, la società istante intende comprendere se, nel “periodo successivo al completamento dei trasferimenti, ma prima che sia decorsi 12 mesi dal trasferimento delle partecipazioni”, il pagamento delle royalties possa continuare ad essere effettuato in esenzione da ritenuta. Ad avviso dell’istante, la possibilità di beneficiare dell’esenzione non sarebbe preclusa dal conferimento della partecipazione nella holding spagnola “in considerazione del" sostanziale successione" tra Controllante e Holding nella detenzione delle partecipazioni e in considerazione del carattere duraturo e non speculativo di tale trasferimento". 

Tale conclusione, tuttavia, non trova conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate che, richiamando alla risoluzione 29 luglio 2005, n.109/E, pur se relativa ai dividendi madre-figlia, ha chiarito che “il requisito del periodo minimo di detenzione della partecipazione non può essere derogato dal sostituto di imposta in ipotesi contingenti in cui sia "empiricamente" dimostrata l'assenza di finalità abusive". Pertanto, qualora al momento del pagamento delle royalties il requisito dell’ininterrotta detenzione per almeno un anno non sia ancora soddisfatto, “il sostituto d'imposta è chiamato ad applicare in ogni caso l'ordinaria ritenuta alla fonte prevista”, ferma restando la possibilità, al perfezionarsi del requisito, e nel presupposto della ricorrenza di tutte le altre condizioni previste per l'applicazione dell'esenzione, per “il soggetto beneficiario delle royalties” di “presentare apposita istanza di rimborso al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate”. 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate, pur se ancorata al dato testuale della norma, appare condivisibile ed in linea con la costante prassi amministrativa sul punto. Sarebbe, tuttavia, risultata utile una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la possibilità di applicare l’esenzione, anche prima dell’integrazione del requisito dell’holding period, per i contribuenti ammessi al regime di c.d. adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e ss del d.lgs. 128/2015. Per tali soggetti, seppur sempre con riferimento al regime dei dividendi madre-figlia, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 537 del 6 agosto 2021, ha infatti chiarito che la costante interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria e la comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali consentono di derogare alla regola dell’holding period, ritenendosi comunque soddisfatte le esigenze di controllo che, di norma, ostano all’applicazione dell’esenzione prima del decorso del termine previsto ex lege

# esenzione # ritenuta # royalties 

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