Risposta ad interpello n. 72 del 18 gennaio 2023

l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i dividendi, maturati ante 2015, proveniente da una controllata residente in un Paese, oggi, considerato a fiscalità privilegiata...

Con la risposta ad interpello n. 72 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i dividendi, maturati ante 2015, proveniente da una controllata residente in un Paese, oggi, considerato a fiscalità privilegiata, ma non rientrante tra i paradisi fiscali in base alla black list di cui al DM 21 novembre 2001, sono imponibili nella misura del 5 per cento anziché in misura integrale.

In particolare, l’istanza ad interpello ha avuto ad oggetto il trattamento da riservare agli utili proveniente da una società residente ai fini fiscali in Bosnia, ossia uno Stato in cui il sistema di tassazione delle società è caratterizzato da un'aliquota pari al 10 per cento della base imponibile (inferiore al 50 per cento dell'aliquota IRES applicata in Italia) e che, quindi, ad oggi rientra nella nozione di Stato a fiscalità privilegiata.

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente osservato che l'articolo 1, commi 1007 e 1008 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) contiene alcune specifiche disposizioni che regolano il regime impositivo degli utili e delle riserve di utili '”pregressi'” distribuiti da società estere, prevedendo che “non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001”.

Tale disposizione ha la finalità di tutelare l'affidamento di quanti abbiano investito in un Paese che, all'epoca dell'investimento, era considerato a fiscalità ordinaria in quanto escluso dalla black list. Ne deriva che, non essendo la Bosnia Erzegovina un Paese tra quelli presenti “fra gli Stati elencati dalla black list di cui al DM 21 novembre 2001”, gli utili maturanti da società ivi residenti “prima del 2015 non sono considerati provenienti da uno Stato a fiscalità privilegiata” ed “in base a quanto previsto dalla norma, tali utili si considerano prioritariamente distribuiti rispetto ad altri eventuali utili della partecipata estera, prodotti successivamente al 2014, che potrebbero essere considerati provenienti da uno Stato a fiscalità privilegiata (art. 1 comma 1008 della L. 205/2017)”.

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito, con riferimento alla ritenuta applicata in uscita dalla Bosnia Erzegovina sulla distribuzione dei dividendi, che la ritenuta subita potrà formare oggetto del credito di imposta solo per il 5 per cento in virtù del dispositivo recato dall’art. 165, comma 10, del TUIR. Secondo tale disposizione, infatti, il credito sulle imposte assolte all’estero deve essere ridotto in misura corrispondente nei casi, come quello di specie, in cui il reddito estero abbia concorso solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo.

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