Con la risposta ad interpello n. 82 del 9 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i conferimenti di azienda/rami d’azienda, avvenendo in contropartita di un corrispettivo in natura, rappresentato dalle quote di partecipazione nella società conferitaria, anziché di un corrispettivo in denaro, non comportano alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria.
In particolare, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, atteso che la finalità delle disposizioni antielusive ACE è volta ad “evitare che, a fronte di un'unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo”, tali disposizioni trovano applicazione solo laddove vi sia un trasferimento di somme di denaro all’interno dello stesso gruppo idoneo a creare artificiosamente base agevolabile ai fini ACE, utilizzando risorse che, in precedenza, hanno già determinato un’agevolazione in capo al altri soggetti del gruppo.
Sulla scorta di tale considerazione, quindi, la sterilizzazione della base ACE fino a concorrenza “dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo” prevista dall’art. 10, comma 3, lett. b), del DM ACE 2017 non trova applicazione nel caso – come quello oggetto dell’interpello – in cui il conferimento d’azienda di cui ha beneficiato il contribuente istante “ha previsto l’apporto di un complesso di un complesso di beni (ramo d’azienda) in capo allo stesso, il quale – in contropartita – ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria”. Invero, in un siffatto caso l’assenza di un corrispettivo in denaro determina il venir meno del “presupposto alla base della realizzazione del potenziale fenomeno duplicativo” che la norma intende contrastare.
Del resto, dello stesso avviso si era già mostrata l’Agenzia delle Entrate con la precedente circolare n. 21/2015 laddove, avendo riguardo alla disposizione antielusiva recata dall’art. 10, comma 3, lett. a) del DM ACE 2012 (rimasta invariata nella versione 2017 del medesimo DM) relativa a “l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate” appartenenti al gruppo, aveva affermato che tale norma non trova applicazione nel caso di acquisizione infragruppo di partecipazioni di controllo (o l'incremento di partecipazioni già detenute nel gruppo) mediante un contratto che preveda la corresponsione di un corrispettivo in natura, in quanto tale operazione non risulta idonea a “comportare moltiplicazioni del beneficio ACE, mediante il trasferimento di somme che hanno incrementato il capitale proprio di chi le ha ricevute ad altri soggetti del gruppo potenzialmente legittimati ad usare tali somme per porre in essere un conferimento in denaro duplicando la base ACE”.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, ponendosi in linea tanto con la ratio delle disposizioni antielusive quanto con i precedenti di prassi, appare senz’altro condivisibile.
# ACE # conferimento # sterilizzazione